Art. 9. Vigilanza e sanzioni 1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, salvo che il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da euro. 25,00 a euro 250,00 per la mancata esposizione della segnaletica o delle informazioni di cui all'Art. 3; b) da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'Art. 4, con la mancata istituzione del servizio di manutenzione piste; c) da euro 5.000,00 ad euro 50.000,00 per la violazione dell'Art. 4, con la mancata chiusura di una pista in caso di pericolo; d) da euro 5.000,00 a euro 25.000,00 per la mancata istituzione del servizio di soccorso di cui all'Art. 5, comma 1, lettera b) e da euro 20.000,00 ad euro 200.000,00 per il gestore che non abbia assicurato il tempestivo soccorso di un infortunato come previsto dalla medesima lettera; e) da euro 20.000,00 a euro 200.000,00 per la mancata stipula del contratto di assicurazione di cui all'Art. 6, comma 1; f) da euro 30,00 ad euro 150,00 per il responsabile della mancata osservanza delle disposizioni di cui all'Art. 8, comma 1, della legge n. 363/2003; g) da euro 10.000,00 a euro 100.000,00 per chiunque importa o produce per la commercializzazione caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui all'Art. 8, comma 3, della legge n. 363/2003; h) da euro 500,00 euro 5.000,00 per chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui all'Art. 8, comma 3, della legge n. 363/2003; i) da euro 250,00 a euro 1.000,00 per chiunque si renda passibile dell'omissione dell'obbligo di assistenza o dell'obbligo di comunicazione immediata al gestore dell'avvenuto incidente, di cui all'Art. 14 della legge n. 363/2003; j) da euro 25,00 a euro 250,00 per il responsabile delle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli da 9 a 13 e da 15 a 17 della legge n. 363/2003. 2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 si osservano le disposizioni di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45, (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati). 3. Fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 363/2003, sono competenti per la vigilanza, l'accertamento, l'irrogazione delle sanzioni e l'introito delle somme riscosse, i comuni, tramite la polizia locale, anche su segnalazione dei maestri di sci, per le violazioni delle regole di comportamento degli utenti previste nel decalogo comportamentale di cui all'Art. 5, comma 1, lettera d) e nell'Art. 7, comma 2.