Art. 9.
                        Vigilanza e sanzioni
    1.  Per  le  violazioni  delle  disposizioni di cui alla presente
legge,  salvo  che  il  fatto  non costituisca reato, si applicano le
seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
      a)  da  euro.  25,00  a  euro 250,00 per la mancata esposizione
della segnaletica o delle informazioni di cui all'Art. 3;
      b) da  euro  2.500,00 a euro 15.000,00 per l'inosservanza delle
disposizioni  di  cui  all'Art.  4,  con  la  mancata istituzione del
servizio di manutenzione piste;
      c) da  euro  5.000,00  ad  euro  50.000,00  per  la  violazione
dell'Art.  4,  con  la  mancata  chiusura  di  una  pista  in caso di
pericolo;
      d) da euro 5.000,00 a euro 25.000,00 per la mancata istituzione
del  servizio di soccorso di cui all'Art. 5, comma 1, lettera b) e da
euro  20.000,00  ad  euro  200.000,00  per  il  gestore che non abbia
assicurato  il  tempestivo  soccorso  di un infortunato come previsto
dalla medesima lettera;
      e) da  euro  20.000,00 a euro 200.000,00 per la mancata stipula
del contratto di assicurazione di cui all'Art. 6, comma 1;
      f)  da  euro  30,00  ad  euro  150,00 per il responsabile della
mancata  osservanza  delle  disposizioni  di cui all'Art. 8, comma 1,
della legge n. 363/2003;
      g) da  euro  10.000,00 a euro 100.000,00 per chiunque importa o
produce  per  la  commercializzazione  caschi  protettivi di tipo non
conforme alle caratteristiche di cui all'Art. 8, comma 3, della legge
n. 363/2003;
      h) da  euro  500,00  euro  5.000,00 per chiunque commercializza
caschi  protettivi  di  tipo non conforme alle caratteristiche di cui
all'Art. 8, comma 3, della legge n. 363/2003;
      i) da  euro  250,00  a  euro  1.000,00  per  chiunque  si renda
passibile dell'omissione dell'obbligo di assistenza o dell'obbligo di
comunicazione  immediata  al  gestore dell'avvenuto incidente, di cui
all'Art. 14 della legge n. 363/2003;
      j) da  euro  25,00  a  euro  250,00  per  il responsabile delle
violazioni  delle disposizioni di cui agli articoli da 9 a 13 e da 15
a 17 della legge n. 363/2003.
    2.  Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 si
osservano  le  disposizioni  di  cui  alla legge regionale 2 dicembre
1982,  n. 45, (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati,
delegati o subdelegati).
    3.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dalla legge n. 363/2003, sono
competenti  per  la  vigilanza,  l'accertamento,  l'irrogazione delle
sanzioni  e  l'introito  delle  somme  riscosse, i comuni, tramite la
polizia  locale,  anche  su  segnalazione  dei maestri di sci, per le
violazioni  delle  regole  di comportamento degli utenti previste nel
decalogo  comportamentale  di  cui  all'Art. 5, comma 1, lettera d) e
nell'Art. 7, comma 2.