Art. 10.
                          V a l i d i t a'

    1.  Le  norme di cui al presente regolamento si applicano ai casi
di nuova presa in carico e a quelli che risultano nuovi relativamente
alla prestazione considerata nonche' alle situazioni segnalate tra il
1° gennaio  2007 e l'entrata in vigore del presente regolamento e non
ancora prese in carico.
    2.  Il  presente regolamento ha valore sperimentale ed e' oggetto
di riesame ed eventuale revisione a conclusione del primo semestre di
vigenza  e,  in  ogni  caso,  in occasione dell'adozione a valere sul
tutto   il   territorio   regionale   del   metodo   di   valutazione
multidimensionale denominato VAL.GRAF. (VALutazione GRAFica).