Art. 11. Norme transitorie e finali 1. Ai casi che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, percepiscono benefici economici ai sensi dell'Art. 32 della legge regionale n. 10/1998 o a sostegno di progetti per la vita indipendente avviati ai sensi del decreto della giunta regionale n. 655/1999, come integrata dall'allegato al decreto della giunta regionale n. 1910/2003, e' garantita per l'anno 2007 la continuita' prestazionale, in pari misura. La continuita' prestazionale, in pari misura, e' eventualmemte estesa all'anno 2008 con atto motivato dell'Assemblea dei sindaci. 2. Nelle more delle rivalutazioni di cui al comma 3, ai casi che, alla data presa a riferimento al comma 1, percepiscono benefici economici ai sensi dell'Art. 9 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 24 «Interventi per la qualificazione e il sostegno dell'attivita' di assistenza familiare», il contributo viene corrisposto nella misura prevista dall'Art. 6 del presente regolamento, a partire dal mese successivo alla sua entrata in vigore. 3. A partire dal 1° gennaio 2008, sulla base di piani precedentemente definiti, vengono effettuate le rivalutazioni dei casi di cui ai commi 1 e 2 sulla base delle presenti norme. 4. La rivalutazione puo' essere disposta precedentemente, in deroga a quanto previsto al comma 2, solo in casi connotati dall'insorgenza di eventi di particolare gravita', a insindacabile giudizio dell'UVD, anche su proposta della famiglia.