Art. 11.
                     Norme transitorie e finali

    1.  Ai  casi  che,  alla  data  di entrata in vigore del presente
regolamento,  percepiscono  benefici  economici ai sensi dell'Art. 32
della legge regionale n. 10/1998 o a sostegno di progetti per la vita
indipendente  avviati  ai sensi del decreto della giunta regionale n.
655/1999,  come  integrata  dall'allegato  al  decreto  della  giunta
regionale  n.  1910/2003, e' garantita per l'anno 2007 la continuita'
prestazionale,  in pari misura. La continuita' prestazionale, in pari
misura,  e'  eventualmemte  estesa  all'anno  2008  con atto motivato
dell'Assemblea dei sindaci.
    2. Nelle more delle rivalutazioni di cui al comma 3, ai casi che,
alla  data  presa  a  riferimento  al  comma 1, percepiscono benefici
economici ai sensi dell'Art. 9 della legge regionale 25 ottobre 2004,
n.  24 «Interventi per la qualificazione e il sostegno dell'attivita'
di  assistenza  familiare»,  il  contributo  viene  corrisposto nella
misura  prevista  dall'Art. 6 del presente regolamento, a partire dal
mese successivo alla sua entrata in vigore.
    3.   A   partire   dal  1° gennaio  2008,  sulla  base  di  piani
precedentemente  definiti,  vengono  effettuate  le rivalutazioni dei
casi di cui ai commi 1 e 2 sulla base delle presenti norme.
    4.  La  rivalutazione  puo'  essere  disposta precedentemente, in
deroga   a  quanto  previsto  al  comma 2,  solo  in  casi  connotati
dall'insorgenza  di  eventi  di particolare gravita', a insindacabile
giudizio dell'UVD, anche su proposta della famiglia.