Art. 3. Progetto personalizzato 1. Le persone indicate all'Art. 1, comma 1, o chi ne fa le veci (tutore, curatore, amministratore di sostegno, familiare o convivente) rappresentano i loro bisogni assistenziali al Servizio sociale dei comuni o al distretto sanitario oppure, laddove presente ed operante, al punto unico di accesso. 2. Nei confronti delle predette persone, fatti salvi i casi specificatamente trattati all'Art. 8, l'Unita' di valutazione distrettuale (UVD), di cui all'Art. 25 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 «Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonche' modifiche all'Art. 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali», mette a punto un Progetto Personalizzato condiviso con l'assistito o con chi ne fa le veci. Il Progetto, a fronte dei bisogni assistenziali riscontrati, deve indicare almeno: a) la valutazione sintetica del bisogno e della sua natura; b) i risultati attesi; c) gli interventi necessari al soddisfacimento dei bisogni assistenziali; d) le risorse messe rispettivamente a disposizione dal settore sociale e da quello sanitario, nonche' quelle formali e informali mobilitabili dalla famiglia e dal settore dell'associazionismo; e) l'individuazione del responsabile del caso; f) l'evidenza delle situazioni documentabili o dimostrabili, tra cui: 1) spese per assicurare e facilitare l'attivita' di assistenza; 2) eventuali minori entrate derivanti dalla scelta dell'attivita' di cura a scapito di quella lavorativa; 3) ricorso a supporti correlati a forme di volontariato, laddove esistenti (associazionismo familiare, banche del tempo, servizio civile); g) l'impegno sottoscritto dell'assistito o di chi ne fa le veci a realizzare il progetto, con le relative modalita'; h) l'impegno sottoscritto, in caso di previsione del contributo per l'aiuto familiare di cui all'Art. 6, di far partecipare gli addetti all'assistenza familiare alle iniziative di formazione avviate o promosse dal proprio territorio di appartenenza. 3. Il FAP e' uno degli strumenti a disposizione dell'UVD, che puo' individuarne l'utilizzo solo all'interno degli interventi complessivamente dettagliati nel Progetto personalizzato. In assenza di un Progetto articolato nelle componenti di cui al comma 2, il ricorso al FAP non puo' essere disposto. 4. Sulla corretta realizzazione del progetto l'Ente gestore del Servizio sociale dei comuni effettua controlli a campione per non meno del 10% dei casi. In caso di mancata realizzazione del progetto o di attuazione difforme dalle prescrizioni contenute nel progetto medesimo, l'Ente gestore ridetermina il contributo in termini commisurati allo scostamento, fino alla decadenza dal beneficio e all'eventuale restituzione delle somme percepite. 5. La mancata effettuazione dei controlli di cui al comma 4 puo' essere considerata in sede di predisposizione dei criteri di ripartizione del fondo.