Art. 3.
                       Progetto personalizzato

    1.  Le  persone indicate all'Art. 1, comma 1, o chi ne fa le veci
(tutore,   curatore,   amministratore   di   sostegno,   familiare  o
convivente)  rappresentano  i  loro bisogni assistenziali al Servizio
sociale  dei comuni o al distretto sanitario oppure, laddove presente
ed operante, al punto unico di accesso.
    2.  Nei  confronti  delle  predette  persone,  fatti salvi i casi
specificatamente   trattati   all'Art.  8,  l'Unita'  di  valutazione
distrettuale   (UVD),  di  cui  all'Art.  25  della  legge  regionale
19 maggio  1998,  n. 10 «Norme in materia di tutela della salute e di
promozione  sociale delle persone anziane, nonche' modifiche all'Art.
15  della  legge  regionale  37/1995  in  materia  di  procedure  per
interventi sanitari e socio-assistenziali», mette a punto un Progetto
Personalizzato  condiviso con l'assistito o con chi ne fa le veci. Il
Progetto,  a  fronte  dei  bisogni  assistenziali  riscontrati,  deve
indicare almeno:
      a) la valutazione sintetica del bisogno e della sua natura;
      b) i risultati attesi;
      c) gli  interventi  necessari  al  soddisfacimento  dei bisogni
assistenziali;
      d) le  risorse messe rispettivamente a disposizione dal settore
sociale  e  da  quello  sanitario, nonche' quelle formali e informali
mobilitabili dalla famiglia e dal settore dell'associazionismo;
      e) l'individuazione del responsabile del caso;
      f) l'evidenza  delle  situazioni  documentabili o dimostrabili,
tra cui:
        1)   spese   per   assicurare  e  facilitare  l'attivita'  di
assistenza;
        2)   eventuali   minori   entrate   derivanti   dalla  scelta
dell'attivita' di cura a scapito di quella lavorativa;
        3)  ricorso  a  supporti  correlati  a forme di volontariato,
laddove  esistenti  (associazionismo  familiare,  banche  del  tempo,
servizio civile);
      g) l'impegno sottoscritto dell'assistito o di chi ne fa le veci
a realizzare il progetto, con le relative modalita';
      h) l'impegno sottoscritto, in caso di previsione del contributo
per  l'aiuto  familiare  di  cui  all'Art.  6, di far partecipare gli
addetti   all'assistenza  familiare  alle  iniziative  di  formazione
avviate o promosse dal proprio territorio di appartenenza.
    3.  Il  FAP  e'  uno degli strumenti a disposizione dell'UVD, che
puo'   individuarne  l'utilizzo  solo  all'interno  degli  interventi
complessivamente  dettagliati nel Progetto personalizzato. In assenza
di  un  Progetto  articolato  nelle  componenti di cui al comma 2, il
ricorso al FAP non puo' essere disposto.
    4.  Sulla  corretta realizzazione del progetto l'Ente gestore del
Servizio  sociale  dei  comuni  effettua controlli a campione per non
meno  del 10% dei casi. In caso di mancata realizzazione del progetto
o  di  attuazione  difforme dalle prescrizioni contenute nel progetto
medesimo,   l'Ente  gestore  ridetermina  il  contributo  in  termini
commisurati  allo  scostamento,  fino  alla decadenza dal beneficio e
all'eventuale restituzione delle somme percepite.
    5.  La mancata effettuazione dei controlli di cui al comma 4 puo'
essere   considerata  in  sede  di  predisposizione  dei  criteri  di
ripartizione del fondo.