Art. 6.
                  Contributo per l'aiuto familiare

    1.  Il contributo per l'aiuto familiare e' un beneficio economico
previsto  allo  scopo  di sostenere le situazioni in cui ci si avvale
dell'aiuto  di  addetti  all'assistenza  familiare  per l'accudimento
delle persone in condizione di non autosufficienza.
    2.  I  requisiti  per l'ammissibilita' al beneficio sono dati dai
seguenti elementi:
      a) ISEE  del  nucleo  familiare  dell'assistito non superiore a
35.000 euro;
      b) regolare   contratto   di   lavoro  per  un  numero  di  ore
settimanali non inferiore a 25.
    3.  L'entita'  del  contributo  e'  commisurata  al numero di ore
settimanali  di  lavoro  svolte  dall'addetto all'assistenza, come di
seguito specificato:
      a) da 25 a 39 ore settimanali: 120 euro mensili;
      b) da 40 ore settimanali in poi: 200 euro mensili.