Art. 6. Contributo per l'aiuto familiare 1. Il contributo per l'aiuto familiare e' un beneficio economico previsto allo scopo di sostenere le situazioni in cui ci si avvale dell'aiuto di addetti all'assistenza familiare per l'accudimento delle persone in condizione di non autosufficienza. 2. I requisiti per l'ammissibilita' al beneficio sono dati dai seguenti elementi: a) ISEE del nucleo familiare dell'assistito non superiore a 35.000 euro; b) regolare contratto di lavoro per un numero di ore settimanali non inferiore a 25. 3. L'entita' del contributo e' commisurata al numero di ore settimanali di lavoro svolte dall'addetto all'assistenza, come di seguito specificato: a) da 25 a 39 ore settimanali: 120 euro mensili; b) da 40 ore settimanali in poi: 200 euro mensili.