Art. 7.
                   Sostegno alla vita indipendente

    1.  L'intervento  di cui al presente Art. concorre a finanziare i
progetti  di  vita  indipendente  di  cui al punto 3.1.1, lettera a),
della  deliberazione  della  giunta  regionale  9  marzo 1999, n. 655
«Programma  di  interventi  concernenti  misure  di sostegno a favore
delle  persone  con  handicap di particolare gravita», come integrata
dall'allegato  alla  deliberazione  della  giunta  regionale 5 giugno
2003,  n.  1910. Le azioni finanziabili sono quelle previste al punto
3.4.1 del medesimo allegato.
    2.  I  progetti  di  vita  indipendente  fanno parte del progetto
personalizzato previsto all'Art. 3 e hanno i seguenti requisiti:
      a) sono  presentati  da  persone  disabili  giovani o adulte in
grado  di autodeterminarsi, di eta' compresa tra i 18 e i 64 anni, in
condizione  di grave disabilita', come definita dall'Art. 3, comma 3,
della  legge  n.  104/1992,  e  con  perdita  di  almeno 2 ADL e sono
negoziati  con  l'equipe  multidisciplinare  di  cui all'Art. 8 della
legge  regionale  25  settembre 1996, n. 41 «Norme per l'integrazione
dei  servizi  e  degli  interventi  sociali e sanitari a favore delle
persone  handicappate  ed  attuazione della legge 5 febbraio 1992, n.
104  "legge  quadro  per  l'assistenza,  l'integrazione  sociale ed i
diritti delle persone handicappate"»;
      b) sono  verificabili  nel tempo in relazione agli obiettivi di
cambiamento   e   alla   valutazione   del   grado  di  soddisfazione
dell'utente;
      c) prevedono  la costruzione di percorsi di inserimento sociale
o lavorativo;
    3.  Per  coordinare il progetto personalizzato con il progetto di
vita  indipendente, l'UVD stabilisce i necessan raccordi con l'equipe
multidisciplinare.
    4.  Il  contributo considerato nel presente Art. non e' rivolto a
sostenere  l'eventuale ulteriore attivita' di assistenza svolta dalla
famiglia,  in  relazione  alla  quale il progetto personalizzato puo'
prevedere il ricorso all'APA.