Art. 8.
Sostegno a progetti sperimentali in favore di persone con problemi di
                           salute mentale

    1.  L'intervento  di  cui  al presente Art. concorre a finanziare
progetti  sperimentali,  a  favore  di  persone con gravi problemi di
salute mentale, aventi le seguenti caratteristiche:
      a) essere  rivolti  a  persone che presentino una situazione di
gravita'  non  solo dal punto di vista soggettivo ma anche in termini
di deprivazione delle risorse di contesto;
      b) essere l'esito di una progettazione integrata sociosanitaria
che  veda  coinvolti,  a  livello  istituzionale,  il Dipartimento di
Salute  Mentale  (DSM),  il  Servzio  Sociale  dei  comuni (SSC) e il
Distretto sanitario;
      c) essere    sostenuti    da    un    finanziamento   congiunto
sociosanitario,  risultante  dalla  quota di FAP messa a disposizione
dal  SSC  e  da  una  quota  di  pari  ammontare messa a disposizione
dall'Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente;
      d) essere realizzati attraverso il coinvolgimento degli utenti,
delle   famiglie   nonche'   delle   risorse  dell'associazionismo  e
dell'imprenditoria sociale;
      e) essere  orientati  all'effettiva riabilitazione e inclusione
sociale delle persone coinvolte
    2.  Al  fine di rendere uniformi i criteri e gli strumenti per le
sperimentazioni  sull'intero  territorio  regionale,  le modalita' di
individuazione dei progetti da ammettere al beneficio e l'entita' del
relativo finanziamento sono stabilite con successivo provvedimento.