Art. 9. Procedure 1. Il ricorso alle prestazioni finanziate con il FAP, fatte salve le specifiche modalita' di cui all'Art. 8, e' disposto dall'UVD nel rispetto dei modi previsti all'Art. 3 e di quanto stabilito all'Art. 1, comma 4. 2. Allo scopo di consentire all'UVD di utilizzare il FAP nel progetto personalizzato, gli interessati producono le informazioni riguardanti l'ISEE in tempo utile. 3. Alla disposizione di cui al comma 1 si perviene solo qualora vi sia capienza di budget. A tal fine, le risorse annualmente disponibili sono suddivise in budget mensili, che possono essere progressivamente incrementati con l'aggiunzione degli eventuali residui dei mesi precedenti. 4. La gestione amministrativa del FAP compete all'Ente gestore del Servizio sociale dei comuni, il quale provvede alla concessione e all'erogazione dei benefici, calcolati in quote mensili, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla definizione del progetto personalizzato. 5. Relativamente all'APA di cui all'Art. 5, l'erogazione viene sospesa pro quota giornaliera per tutti i periodi di ricovero temporaneo presso strutture sanitarie, sociali o sociosanitarie.