Art. 9.
                              Procedure

    1. Il ricorso alle prestazioni finanziate con il FAP, fatte salve
le  specifiche  modalita' di cui all'Art. 8, e' disposto dall'UVD nel
rispetto  dei modi previsti all'Art. 3 e di quanto stabilito all'Art.
1, comma 4.
    2.  Allo  scopo  di  consentire  all'UVD di utilizzare il FAP nel
progetto  personalizzato,  gli  interessati producono le informazioni
riguardanti l'ISEE in tempo utile.
    3.  Alla  disposizione di cui al comma 1 si perviene solo qualora
vi  sia  capienza  di  budget.  A  tal  fine,  le risorse annualmente
disponibili  sono  suddivise  in  budget  mensili, che possono essere
progressivamente   incrementati  con  l'aggiunzione  degli  eventuali
residui dei mesi precedenti.
    4.  La  gestione  amministrativa del FAP compete all'Ente gestore
del Servizio sociale dei comuni, il quale provvede alla concessione e
all'erogazione   dei   benefici,  calcolati  in  quote  mensili,  con
decorrenza  dal primo giorno del mese successivo alla definizione del
progetto personalizzato.
    5.  Relativamente  all'APA  di cui all'Art. 5, l'erogazione viene
sospesa  pro  quota  giornaliera  per  tutti  i  periodi  di ricovero
temporaneo presso strutture sanitarie, sociali o sociosanitarie.