Art. 4.
             Modalita' per la costituzione del Comitato
    1.  Ai  fini della costituzione del Comitato, il Presidente della
giunta regionale puo' apportare le eventuali necessarie modificazioni
formali allo statuto, di cui all'Art. 2.
    2.  Per  le  medesime  finalita'  di cui al comma 1, le eventuali
modificazioni  sostanziali allo statuto, non incidenti sulla natura e
sulle  finalita'  del  Comitato, sono approvate con deliberazione del
Consiglio regionale.