Art. 4. Modalita' per la costituzione del Comitato 1. Ai fini della costituzione del Comitato, il Presidente della giunta regionale puo' apportare le eventuali necessarie modificazioni formali allo statuto, di cui all'Art. 2. 2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, le eventuali modificazioni sostanziali allo statuto, non incidenti sulla natura e sulle finalita' del Comitato, sono approvate con deliberazione del Consiglio regionale.