Art. 7.
                          P e r s o n a l e
    1.  Per  il  raggiungimento delle finalita' di cui all'Art. 1, il
Comitato si avvale di personale di supporto agli organi istituzionali
previsti dalle norme statutarie.
    2.  Con  riferimento  alle fattispecie individuate, l'utilizzo di
personale puo' avvenire:
      a) mediante. contratto a tempo determinato di diritto privato;
      b) attraverso   il   ricorso   ai  rapporti  di  collaborazione
coordinata  e continuativa e di lavori a progetto, nel rispetto delle
leggi vigenti in materia;
      c) con  la  costituzione  di  forme  contrattuali flessibili di
assunzione  e di impiego previste dal codice civile e dalle leggi sui
rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.
    3.  Nella  fattispecie  di cui al comma 2, lettera a), qualora si
tratti  di  personale proveniente da pubbliche amministrazioni, anche
degli  enti  pubblici  componenti  il  Comitato,  la stipulazione del
contratto  a  termine  comporta  il collocamento in aspettativa senza
assegni  per  tutto  il  periodo di durata del rapporto di lavoro. Il
periodo   di   aspettativa  e'  utile  ai  fini  del  trattamento  di
quiescenza,  di  previdenza  e  di  anzianita', nonche' ai fini della
conservazione del posto nel ruolo di precedente appartenenza.
    4.  In  caso di utilizzo a tempo parziale di personale dipendente
da  pubbliche amministrazioni, si osservano le disposizioni normative
e  contrattuali  relative  allo  svolgimento di una seconda attivita'
lavorativa.
    5.  In  relazione  alle  proprie  esigenze, previa autorizzazione
delle  amministrazioni  di  appartenenza, il Comitato puo' procedere,
altresi',   al   conferimento  di  incarichi  e  consulenze  esterne,
nell'osservanza   della   disciplina   relativa  all'incompatibilita'
qualora l'attivita' professionale sia svolta da pubblico dipendente.