Art. 7. P e r s o n a l e 1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui all'Art. 1, il Comitato si avvale di personale di supporto agli organi istituzionali previsti dalle norme statutarie. 2. Con riferimento alle fattispecie individuate, l'utilizzo di personale puo' avvenire: a) mediante. contratto a tempo determinato di diritto privato; b) attraverso il ricorso ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di lavori a progetto, nel rispetto delle leggi vigenti in materia; c) con la costituzione di forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. 3. Nella fattispecie di cui al comma 2, lettera a), qualora si tratti di personale proveniente da pubbliche amministrazioni, anche degli enti pubblici componenti il Comitato, la stipulazione del contratto a termine comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo di durata del rapporto di lavoro. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e di anzianita', nonche' ai fini della conservazione del posto nel ruolo di precedente appartenenza. 4. In caso di utilizzo a tempo parziale di personale dipendente da pubbliche amministrazioni, si osservano le disposizioni normative e contrattuali relative allo svolgimento di una seconda attivita' lavorativa. 5. In relazione alle proprie esigenze, previa autorizzazione delle amministrazioni di appartenenza, il Comitato puo' procedere, altresi', al conferimento di incarichi e consulenze esterne, nell'osservanza della disciplina relativa all'incompatibilita' qualora l'attivita' professionale sia svolta da pubblico dipendente.