Art. 8.
                        Nomine e designazioni
    1.  Il  personale  delle  pubbliche  amministrazioni  puo' essere
nominato o designato, qualora ne ricorrano le condizioni, in qualita'
di componente degli organi previsti dall'Art. 7 dello statuto, di cui
all'Art.  2.  In  tal  caso,  trovano applicazione le disposizioni di
legge  vigenti  in  materia  di  incompatibilita' e, ove si tratti di
personale  della  Regione  Piemonte,  si  osservano  le  disposizioni
dell'Art.  2,  comma 2,  della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10
(Disciplina  delle  situazioni  di  incompatibilita'  con lo stato di
dipendente regionale).
    2. Il Vice Presidente esecutivo di cui all'Art. 14 dello statuto,
se  dipendente da pubbliche amministrazioni, puo' essere collocato in
aspettativa  senza  assegni  per  la durata della carica, con diritto
alla  conservazione  del posto. Il periodo di aspettativa e' utile ai
fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.
    3.  I componenti della giunta e del Consiglio regionale, anche in
deroga  alla  vigente  normativa  regionale  sulle  incompatibilita',
possono  essere nominati o designati quali componenti degli organi di
cui al comma 1.