Art. 8. Nomine e designazioni 1. Il personale delle pubbliche amministrazioni puo' essere nominato o designato, qualora ne ricorrano le condizioni, in qualita' di componente degli organi previsti dall'Art. 7 dello statuto, di cui all'Art. 2. In tal caso, trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia di incompatibilita' e, ove si tratti di personale della Regione Piemonte, si osservano le disposizioni dell'Art. 2, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 (Disciplina delle situazioni di incompatibilita' con lo stato di dipendente regionale). 2. Il Vice Presidente esecutivo di cui all'Art. 14 dello statuto, se dipendente da pubbliche amministrazioni, puo' essere collocato in aspettativa senza assegni per la durata della carica, con diritto alla conservazione del posto. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. 3. I componenti della giunta e del Consiglio regionale, anche in deroga alla vigente normativa regionale sulle incompatibilita', possono essere nominati o designati quali componenti degli organi di cui al comma 1.