Art. 10.
                         Consiglio regionale

    1.  Il  consiglio  regionale  e'  composto da ottanta consiglieri
eletti  a suffragio universale e diretto. Il Presidente della Regione
ne  fa  parte.  Con  legge regionale approvata ai sensi dell'Art. 15,
comma  secondo,  dello  Statuto  speciale  e'  stabilito  il  sistema
elettorale   sulla   base   dei   principi  di  rappresentativita'  e
stabilita'.
    2.   Il  consiglio  regionale  e'  eletto  per  cinque  anni.  Il
quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
    3.  Le  elezioni  del nuovo consiglio sono indette dal Presidente
della  Regione e possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica
precedente  e  non oltre la seconda domenica successiva al compimento
del  periodo  di  cui al comma 2. Il decreto di indizione deve essere
pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data
stabilita per la votazione.
    4. In caso di cessazione anticipata della legislatura le elezioni
si  svolgono  entro sessanta giorni dalla data dello scioglimento del
consiglio.
    5.  Il  nuovo  consiglio  si  riunisce  entro  venti giorni dalla
proclamazione  degli  eletti,  su  convocazione  del Presidente della
Regione proclamato eletto.
    6. Il sistema elettorale per l'elezione del consiglio regionale e
del  Presidente della Regione garantisce la rappresentanza consiliare
a  ciascuna  provincia  della  Sardegna  nelle  forme stabilite dalla
legge.  Al  fine  di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei
generi,  la legge elettorale promuove con misure adeguate, condizioni
di parita' per l'accesso alle cariche elettive.
    7. Il consiglio regionale ha autonomia organizzativa, funzionale,
finanziaria  e  contabile,  in  conformita'  al  regolamento  interno
adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.