Art. 10. Consiglio regionale 1. Il consiglio regionale e' composto da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale e diretto. Il Presidente della Regione ne fa parte. Con legge regionale approvata ai sensi dell'Art. 15, comma secondo, dello Statuto speciale e' stabilito il sistema elettorale sulla base dei principi di rappresentativita' e stabilita'. 2. Il consiglio regionale e' eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. 3. Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal Presidente della Regione e possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al comma 2. Il decreto di indizione deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione. 4. In caso di cessazione anticipata della legislatura le elezioni si svolgono entro sessanta giorni dalla data dello scioglimento del consiglio. 5. Il nuovo consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente della Regione proclamato eletto. 6. Il sistema elettorale per l'elezione del consiglio regionale e del Presidente della Regione garantisce la rappresentanza consiliare a ciascuna provincia della Sardegna nelle forme stabilite dalla legge. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei generi, la legge elettorale promuove con misure adeguate, condizioni di parita' per l'accesso alle cariche elettive. 7. Il consiglio regionale ha autonomia organizzativa, funzionale, finanziaria e contabile, in conformita' al regolamento interno adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.