Art. 12.
                             N o m i n e

    1.  Il  consiglio  delibera  le  nomine  e  le  elezioni che sono
attribuite   espressamente   all'assemblea;   quelle   che  prevedono
l'obbligo  di  assicurare la rappresentanza delle opposizioni; quelle
che sono riferite ad organismi di garanzia.
    2. Le nomine di competenza degli organi di governo che riguardano
i  presidenti degli enti regionali, i responsabili delle strutture di
vertice  dell'amministrazione  regionale;  i direttori generali delle
agenzie  e  delle  aziende  sanitarie  regionali,  sono sottoposte al
parere   delle  commissioni  consiliari  competenti.  Le  commissioni
possono procedere alla audizione del nominato.
    3.  Il  parere e' espresso, nel tempo intercorrente tra l'atto di
nomina  e la sua efficacia, entro dieci giorni, decorsi inutilmente i
quali se ne prescinde.