Art. 12. N o m i n e 1. Il consiglio delibera le nomine e le elezioni che sono attribuite espressamente all'assemblea; quelle che prevedono l'obbligo di assicurare la rappresentanza delle opposizioni; quelle che sono riferite ad organismi di garanzia. 2. Le nomine di competenza degli organi di governo che riguardano i presidenti degli enti regionali, i responsabili delle strutture di vertice dell'amministrazione regionale; i direttori generali delle agenzie e delle aziende sanitarie regionali, sono sottoposte al parere delle commissioni consiliari competenti. Le commissioni possono procedere alla audizione del nominato. 3. Il parere e' espresso, nel tempo intercorrente tra l'atto di nomina e la sua efficacia, entro dieci giorni, decorsi inutilmente i quali se ne prescinde.