Art. 13.
Controllo  dell'attuazione  delle  leggi  e valutazione degli effetti
                      delle politiche regionali

    1.  Il  consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione
delle  leggi  e promuove la valutazione degli effetti delle politiche
regionali, al fine di verificarne i risultati.
    2.  Quando  la  legge  prevede  clausole  valutative,  i soggetti
attuatori   della  legge  sono  tenuti  a  produrre  le  informazioni
necessarie  nei  tempi e con le modalita' previste dalla legge stessa
ed  a  fornire  la  propria  collaborazione  ai  fini  di un compiuto
esercizio del controllo e della valutazione.
    3.   Il  consiglio  regionale,  con  le  modalita'  previste  dal
regolamento  interno,  puo',  indipendentemente  dalla previsione per
legge   di   clausole  valutative,  assumere  iniziative  finalizzate
all'analisi  dell'attuazione  di  una  legge  o  degli effetti di una
politica  regionale.  E'  assicurata  la divulgazione degli esiti del
controllo e della valutazione.