Art. 13. Controllo dell'attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche regionali 1. Il consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e promuove la valutazione degli effetti delle politiche regionali, al fine di verificarne i risultati. 2. Quando la legge prevede clausole valutative, i soggetti attuatori della legge sono tenuti a produrre le informazioni necessarie nei tempi e con le modalita' previste dalla legge stessa ed a fornire la propria collaborazione ai fini di un compiuto esercizio del controllo e della valutazione. 3. Il consiglio regionale, con le modalita' previste dal regolamento interno, puo', indipendentemente dalla previsione per legge di clausole valutative, assumere iniziative finalizzate all'analisi dell'attuazione di una legge o degli effetti di una politica regionale. E' assicurata la divulgazione degli esiti del controllo e della valutazione.