Art. 14. Diritto all'informazione del consigliere 1. Ogni consigliere, su richiesta scritta, entro quindici giorni, ha diritto ad ottenere dal Presidente della Regione, dalla giunta regionale, dagli organi e da ogni ufficio regionale, da enti, agenzie, aziende ed istituti regionali copia degli atti e tutte le informazioni e la documentazione utili all'esercizio del mandato, senza obbligo di motivazione e nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza e con obbligo di osservare il segreto nei casi previsti dalla legge.