Art. 14.
              Diritto all'informazione del consigliere

    1. Ogni consigliere, su richiesta scritta, entro quindici giorni,
ha  diritto  ad  ottenere  dal Presidente della Regione, dalla giunta
regionale,  dagli  organi  e  da  ogni  ufficio  regionale,  da enti,
agenzie,  aziende  ed  istituti regionali copia degli atti e tutte le
informazioni  e  la  documentazione  utili all'esercizio del mandato,
senza  obbligo  di  motivazione  e  nel rispetto delle norme a tutela
della  riservatezza  e  con  obbligo di osservare il segreto nei casi
previsti dalla legge.