Art. 15.
          Supporti all'esercizio delle funzioni consiliari

    1.  Nell'ambito dell'autonomia prevista dall'Art. 10, comma 7, il
consiglio  regionale si dota di strutture ed uffici adeguati al pieno
esercizio di tutte le funzioni ad esso attribuite.
    2.  La  giunta  regionale  su richiesta del consiglio, predispone
relazioni  tecniche  di  supporto  per  l'esame  degli  atti  ad esso
sottoposti e rende disponibili tutti i documenti, dati ed elementi di
valutazione utili.