Art. 15. Supporti all'esercizio delle funzioni consiliari 1. Nell'ambito dell'autonomia prevista dall'Art. 10, comma 7, il consiglio regionale si dota di strutture ed uffici adeguati al pieno esercizio di tutte le funzioni ad esso attribuite. 2. La giunta regionale su richiesta del consiglio, predispone relazioni tecniche di supporto per l'esame degli atti ad esso sottoposti e rende disponibili tutti i documenti, dati ed elementi di valutazione utili.