Art. 16. Garanzie delle minoranze e controllo consiliare 1. Il regolamento interno del consiglio regionale assicura le garanzie delle minoranze consiliari e ne disciplina le modalita' e gli strumenti di esercizio, anche con l'approvazione di uno specifico statuto delle opposizioni. 2. Il regolamento interno, in particolare, stabilisce le garanzie delle opposizioni in relazione: a) ai tempi di lavoro del consiglio per lo svolgimento dell'attivita' legislativa e del sindacato di controllo; b) alla partecipazione nelle delegazioni e nelle occasioni di rappresentanza del consiglio; e) all'attivazione di strumenti che consentano una comunicazione anche esterna ed una informazione tempestiva e completa; d) all'attribuzione delle presidenze ed al funzionamento delle commissioni di vigilanza.