Art. 16.
           Garanzie delle minoranze e controllo consiliare

    1.  Il  regolamento  interno  del consiglio regionale assicura le
garanzie  delle  minoranze  consiliari e ne disciplina le modalita' e
gli strumenti di esercizio, anche con l'approvazione di uno specifico
statuto delle opposizioni.
    2. Il regolamento interno, in particolare, stabilisce le garanzie
delle opposizioni in relazione:
      a) ai   tempi  di  lavoro  del  consiglio  per  lo  svolgimento
dell'attivita' legislativa e del sindacato di controllo;
      b) alla  partecipazione  nelle delegazioni e nelle occasioni di
rappresentanza del consiglio;
      e) all'attivazione    di    strumenti    che   consentano   una
comunicazione   anche   esterna  ed  una  informazione  tempestiva  e
completa;
      d) all'attribuzione  delle presidenze ed al funzionamento delle
commissioni di vigilanza.