Art. 18. Funzioni del Presidente della Regione 1. Il Presidente della Regione: a) rappresenta la Regione; b) dirige la politica generale della giunta e ne e' responsabile, mantiene l'unita' di indirizzo politico e amministrativo promuovendo e coordinando l'attivita' degli assessori; c) nomina e revoca gli assessori e ne attribuisce gli incarichi; attribuisce a uno degli assessori, il quale lo sostituisce in caso di assenza, di impedimento e in tutti i casi previsti dalla legge, le funzioni di vicepresidente; tali determinazioni sono comunicate al consiglio nella prima seduta; nella stessa seduta il presidente illustra il programma di legislatura; d) provvede alla nomina dei rappresentanti della Regione presso enti, aziende, agenzie e istituzioni, di cui la legge gli attribuisce la competenza; e) allo scadere della meta' della legislatura presenta al consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del programma e sulle iniziative che intende intraprendere; il consiglio regionale, secondo le norme del proprio regolamento interno, dibatte la relazione ed eventualmente delibera su di essa; f) indice le consultazioni per il rinnovo degli organi regionali; g) promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; h) ha la responsabilita' dei rapporti con gli altri livelli istituzionali nazionali, comunitari ed internazionali; i) cura le funzioni strategiche e trasversali dell'amministrazione regionale: la programmazione e le politiche comunitarie e internazionali, il coordinamento dell'attivita' giuridica e normativa della Regione, l'organizzazione e le risorse umane e la comunicazione istituzionale. L'ordinamento, l'organizzazione e le modalita' di eventuale delega delle suddette funzioni agli assessori sono definite dalla legge. 2. Il Presidente della Regione per il conseguimento di specifici obiettivi, o per la realizzazione di specifici progetti, puo' con proprio decreto nominare fino a due suoi delegati, i cui compiti e la cui durata sono stabiliti nell'atto di nomina sulla base di previsioni di legge.