Art. 18.
                Funzioni del Presidente della Regione

    1. Il Presidente della Regione:
      a) rappresenta la Regione;
      b) dirige   la   politica   generale   della  giunta  e  ne  e'
responsabile,    mantiene    l'unita'   di   indirizzo   politico   e
amministrativo promuovendo e coordinando l'attivita' degli assessori;
      c) nomina   e   revoca  gli  assessori  e  ne  attribuisce  gli
incarichi; attribuisce a uno degli assessori, il quale lo sostituisce
in  caso  di assenza, di impedimento e in tutti i casi previsti dalla
legge,  le  funzioni  di  vicepresidente;  tali  determinazioni  sono
comunicate  al  consiglio  nella prima seduta; nella stessa seduta il
presidente illustra il programma di legislatura;
      d) provvede alla nomina dei rappresentanti della Regione presso
enti, aziende, agenzie e istituzioni, di cui la legge gli attribuisce
la competenza;
      e) allo  scadere  della  meta'  della  legislatura  presenta al
consiglio  regionale  una  relazione  sullo  stato  di attuazione del
programma  e sulle iniziative che intende intraprendere; il consiglio
regionale,  secondo le norme del proprio regolamento interno, dibatte
la relazione ed eventualmente delibera su di essa;
      f) indice   le   consultazioni  per  il  rinnovo  degli  organi
regionali;
      g) promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
      h) ha  la  responsabilita'  dei  rapporti con gli altri livelli
istituzionali nazionali, comunitari ed internazionali;
      i) cura     le     funzioni     strategiche    e    trasversali
dell'amministrazione  regionale:  la  programmazione  e  le politiche
comunitarie   e   internazionali,   il  coordinamento  dell'attivita'
giuridica  e  normativa  della Regione, l'organizzazione e le risorse
umane    e    la    comunicazione    istituzionale.    L'ordinamento,
l'organizzazione  e  le  modalita' di eventuale delega delle suddette
funzioni agli assessori sono definite dalla legge.
    2.  Il Presidente della Regione per il conseguimento di specifici
obiettivi,  o  per  la  realizzazione di specifici progetti, puo' con
proprio decreto nominare fino a due suoi delegati, i cui compiti e la
cui   durata  sono  stabiliti  nell'atto  di  nomina  sulla  base  di
previsioni di legge.