Art. 2. Disposizioni generali 1. Hanno diritto di partecipare alle consultazioni referendarie tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione. 2. La proposta sottoposta a referendum e' approvata se alla consultazione partecipa almeno la meta' piu' uno degli elettori che hanno preso parte alle elezioni per il consiglio regionale nella legislatura in cui si tiene il referendum, e nel caso del referendum consultivo, almeno un terzo degli elettori. La proposta sottoposta a referendum e' approvata se e' raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. 3. Non puo' essere indetto alcun referendum se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla data delle ultime elezioni regionali e nei sei mesi antecedenti al loro svolgimento. 4. In caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale la consultazione relativa a referendum gia' indetti e' rinviata in modo da garantire il rispetto del termine previsto dal comma 3. 5. Il medesimo quesito referendario non puo' essere riproposto prima di cinque anni. 6. Il referendum sulle leggi approvate ai sensi dell'Art. 15, comma secondo, dello Statuto speciale (di seguito leggi statutarie), e' ammesso nelle forme e coi limiti previsti dallo Statuto speciale. La legge regionale ne disciplina le modalita' di svolgimento.