Art. 2.
                        Disposizioni generali

    1.  Hanno  diritto di partecipare alle consultazioni referendarie
tutti  i  cittadini  iscritti nelle liste elettorali dei comuni della
Regione.
    2.  La  proposta  sottoposta  a  referendum  e' approvata se alla
consultazione  partecipa  almeno la meta' piu' uno degli elettori che
hanno  preso  parte  alle  elezioni  per il consiglio regionale nella
legislatura  in cui si tiene il referendum, e nel caso del referendum
consultivo,  almeno un terzo degli elettori. La proposta sottoposta a
referendum  e'  approvata  se  e'  raggiunta  la maggioranza dei voti
validamente espressi.
    3. Non puo' essere indetto alcun referendum se non sono trascorsi
almeno  sei mesi dalla data delle ultime elezioni regionali e nei sei
mesi antecedenti al loro svolgimento.
    4.  In caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale la
consultazione  relativa a referendum gia' indetti e' rinviata in modo
da garantire il rispetto del termine previsto dal comma 3.
    5.  Il  medesimo  quesito referendario non puo' essere riproposto
prima di cinque anni.
    6.  Il  referendum  sulle  leggi approvate ai sensi dell'Art. 15,
comma  secondo, dello Statuto speciale (di seguito leggi statutarie),
e'  ammesso nelle forme e coi limiti previsti dallo Statuto speciale.
La legge regionale ne disciplina le modalita' di svolgimento.