Art. 20.
                   Funzioni della giunta regionale

    1.  La  legge provvede a determinare il numero, l'articolazione e
le competenze nonche' l'organizzazione generale degli assessorati.
    2. La giunta regionale:
      a) attua  il  programma di governo sulla base degli indirizzi e
del coordinamento del presidente;
      b) adotta  i disegni di legge e gli altri atti da presentare al
consiglio;
      c) approva   il   regolamento   che   disciplina   la   propria
organizzazione interna ed il suo funzionamento;
      d) delibera   i  documenti  della  programmazione  economica  e
finanziaria  e  il  rendiconto generale e li propone al consiglio per
l'approvazione;
      e) delibera i ricorsi alla Corte costituzionale;
      f) adotta  gli  altri  atti  attribuiti  dalla  legge  alla sua
competenza;
      g) esercita   le   funzioni   di   alta   amministrazione   non
espressamente attribuite al consiglio o al Presidente della Regione.
    3.  Gli  assessori, nel rispetto degli atti di direzione politica
generale  del  presidente,  svolgono  autonomamente  gli  incarichi a
ciascuno  attribuiti.  Sono  responsabili  collegialmente  degli atti
della  giunta  e  individualmente  degli  indirizzi  e degli atti che
adottano   nell'esercizio   dei   poteri   di  direzione  politica  e
amministrativa degli assessorati cui sono preposti.