Art. 20. Funzioni della giunta regionale 1. La legge provvede a determinare il numero, l'articolazione e le competenze nonche' l'organizzazione generale degli assessorati. 2. La giunta regionale: a) attua il programma di governo sulla base degli indirizzi e del coordinamento del presidente; b) adotta i disegni di legge e gli altri atti da presentare al consiglio; c) approva il regolamento che disciplina la propria organizzazione interna ed il suo funzionamento; d) delibera i documenti della programmazione economica e finanziaria e il rendiconto generale e li propone al consiglio per l'approvazione; e) delibera i ricorsi alla Corte costituzionale; f) adotta gli altri atti attribuiti dalla legge alla sua competenza; g) esercita le funzioni di alta amministrazione non espressamente attribuite al consiglio o al Presidente della Regione. 3. Gli assessori, nel rispetto degli atti di direzione politica generale del presidente, svolgono autonomamente gli incarichi a ciascuno attribuiti. Sono responsabili collegialmente degli atti della giunta e individualmente degli indirizzi e degli atti che adottano nell'esercizio dei poteri di direzione politica e amministrativa degli assessorati cui sono preposti.