Art. 21.
            Direzione politica e direzione amministrativa

    1.  Il  presidente,  la  giunta  e gli assessori, quali organi di
direzione  politica, ciascuno secondo le proprie competenze, mediante
direttive   generali   e   atti  di  indirizzo,  indicano  obiettivi,
priorita',  programmi  e  criteri  guida  agli  organi  di  direzione
amministrativa, che provvedono all'attuazione.
    2.  Il rapporto tra direzione politica e direzione amministrativa
e'  improntato  al principio di leale e massima collaborazione, nella
distinzione dei ruoli e delle responsabilita'.