Art. 21. Direzione politica e direzione amministrativa 1. Il presidente, la giunta e gli assessori, quali organi di direzione politica, ciascuno secondo le proprie competenze, mediante direttive generali e atti di indirizzo, indicano obiettivi, priorita', programmi e criteri guida agli organi di direzione amministrativa, che provvedono all'attuazione. 2. Il rapporto tra direzione politica e direzione amministrativa e' improntato al principio di leale e massima collaborazione, nella distinzione dei ruoli e delle responsabilita'.