Art. 22. Mozione di sfiducia 1. Il consiglio regionale puo' esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri regionali. La mozione non puo' essere posta in discussione prima di venti giorni e deve essere votata non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. 2. Il voto del consiglio regionale contrario ad una proposta del Presidente della Regione non comporta l'obbligo di dimissioni di quest'ultimo. 3. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione nonche' le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il consiglio regionale comportano lo scioglimento del consiglio e l'indizione di nuove elezioni del consiglio regionale e del Presidente della Regione. Il presidente e la giunta rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione. 4. Le dimissioni volontarie del Presidente della Regione determinano lo scioglimento del consiglio e l'indizione di nuove elezioni. In tal caso le funzioni di presidente sono svolte dal vicepresidente che le esercita fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione a seguito delle elezioni. 5. Le dimissioni del presidente sono presentate al presidente del consiglio regionale e diventano efficaci trenta giorni dopo la presentazione. Entro tale data possono essere ritirate. Esse sono discusse in apposita seduta del consiglio convocata in una data compresa tra i venti e i trenta giorni dalla presentazione.