Art. 22.
                         Mozione di sfiducia

    1.   Il  consiglio  regionale  puo'  esprimere  la  sfiducia  nei
confronti  del  Presidente  della  Regione mediante mozione motivata,
sottoscritta  da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per
appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri regionali. La
mozione  non puo' essere posta in discussione prima di venti giorni e
deve essere votata non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
    2.  Il voto del consiglio regionale contrario ad una proposta del
Presidente  della  Regione  non  comporta  l'obbligo di dimissioni di
quest'ultimo.
    3.  L'approvazione  della  mozione  di sfiducia nei confronti del
Presidente  della  Regione  nonche'  le  dimissioni contestuali della
maggioranza  dei  componenti  il  consiglio  regionale  comportano lo
scioglimento  del  consiglio  e  l'indizione  di  nuove  elezioni del
consiglio  regionale  e del Presidente della Regione. Il presidente e
la  giunta  rimangono  in carica per l'ordinaria amministrazione fino
alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione.
    4.   Le   dimissioni  volontarie  del  Presidente  della  Regione
determinano  lo  scioglimento  del  consiglio  e l'indizione di nuove
elezioni.  In  tal  caso  le  funzioni  di presidente sono svolte dal
vicepresidente  che  le  esercita  fino  alla proclamazione del nuovo
Presidente della Regione a seguito delle elezioni.
    5. Le dimissioni del presidente sono presentate al presidente del
consiglio  regionale  e  diventano  efficaci  trenta  giorni  dopo la
presentazione.  Entro  tale  data  possono essere ritirate. Esse sono
discusse  in  apposita  seduta  del  consiglio  convocata in una data
compresa tra i venti e i trenta giorni dalla presentazione.