Art. 23.
                   Mozione di censura individuale

    1. Il consiglio regionale puo' esprimere censura nei confronti di
un  assessore;  mediante  mozione motivata, sottoscritta da almeno un
quinto dei suoi componenti ed approvata per appello nominale.
    2. La mozione non puo' essere posta in discussione prima di dieci
giorni  e  deve  essere  votata  non  oltre  venti  giorni  dalla sua
presentazione.
    3.  Il  Presidente  della  Regione comunica entro venti giorni al
consiglio le proprie motivate decisioni conseguenti alla approvazione
della mozione di censura.