Art. 23. Mozione di censura individuale 1. Il consiglio regionale puo' esprimere censura nei confronti di un assessore; mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti ed approvata per appello nominale. 2. La mozione non puo' essere posta in discussione prima di dieci giorni e deve essere votata non oltre venti giorni dalla sua presentazione. 3. Il Presidente della Regione comunica entro venti giorni al consiglio le proprie motivate decisioni conseguenti alla approvazione della mozione di censura.