Art. 24.
  Cause di ineleggibilita' alla carica di Presidente della Regione

    1. Non possono essere eletti Presidente della Regione:
      a) il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, i Ministri, i
vice-ministri e i sottosegretari di Stato;
      b) i  dirigenti  generali  dello  Stato  e i direttori generali
della  Regione,  i  direttori generali di agenzie dello Stato e della
Regione;
      c) i  presidenti  e  i  direttori  generali  di enti, istituti,
consorzi o aziende regionali;
      d) i  presidenti,  gli  amministratori  delegati,  i  direttori
generali  e  comunque i rappresentanti legali di societa' di capitali
controllate dalla Regione;
      e) i dirigenti e gli ufficiali generali delle forze di polizia;
i  dirigenti  e  gli  ufficiali  superiori delle forze di polizia che
operano in Sardegna;
      f) i prefetti della Repubblica che operano in Sardegna;
      g) gli  ufficiali  generali  delle  forze armate che operano in
Sardegna;
      h) i  magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali ed
al tribunale amministrativo regionale con competenza sulla Sardegna.
    2.  Le  cause  di  ineleggibilita' previste dal comma 1 non hanno
effetto   se  l'interessato  cessa  dalle  funzioni  per  dimissioni,
trasferimento,  revoca  dell'incarico  o del comando, collocamento in
aspettativa,  non  oltre  centottanta  giorni  prima  della  data  di
scadenza della legislatura regionale.
    3.  In  caso  di  cessazione  anticipata  della  legislatura, che
intervenga  prima  dei  centottanta  giorni  antecedenti  la scadenza
naturale,  le  cause  di  ineleggibilita'  non  hanno  effetto  se le
funzioni  siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del
provvedimento di scioglimento del consiglio regionale.
    4.   La   pubblica   amministrazione  e'  tenuta  ad  adottare  i
provvedimenti  di cui al comma 2 entro cinque giorni dalla richiesta.
Ove  l'amministrazione  non  provveda,  la  domanda  di  dimissioni o
aspettativa,  accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni,
ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.
    5.  La  cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione
da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.