Art. 24. Cause di ineleggibilita' alla carica di Presidente della Regione 1. Non possono essere eletti Presidente della Regione: a) il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, i vice-ministri e i sottosegretari di Stato; b) i dirigenti generali dello Stato e i direttori generali della Regione, i direttori generali di agenzie dello Stato e della Regione; c) i presidenti e i direttori generali di enti, istituti, consorzi o aziende regionali; d) i presidenti, gli amministratori delegati, i direttori generali e comunque i rappresentanti legali di societa' di capitali controllate dalla Regione; e) i dirigenti e gli ufficiali generali delle forze di polizia; i dirigenti e gli ufficiali superiori delle forze di polizia che operano in Sardegna; f) i prefetti della Repubblica che operano in Sardegna; g) gli ufficiali generali delle forze armate che operano in Sardegna; h) i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali ed al tribunale amministrativo regionale con competenza sulla Sardegna. 2. Le cause di ineleggibilita' previste dal comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa, non oltre centottanta giorni prima della data di scadenza della legislatura regionale. 3. In caso di cessazione anticipata della legislatura, che intervenga prima dei centottanta giorni antecedenti la scadenza naturale, le cause di ineleggibilita' non hanno effetto se le funzioni siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento del consiglio regionale. 4. La pubblica amministrazione e' tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 2 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni, ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione. 5. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.