Art. 25.
              Cause di ineleggibilita' dei consiglieri

    1. Non possono essere eletti consiglieri regionali:
      a) il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, i Ministri, i
vice-ministri e i sottosegretari di stato;
      b) i presidenti delle province e i sindaci dei comuni capoluogo
di provincia o con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;
      c) i  dirigenti  generali  dello  Stato  e i direttori generali
della  Regione,  i  direttori generali di agenzie dello Stato e della
Regione;
      d) i  presidenti  e  i  direttori  generali  di enti, istituti,
consorzi o aziende regionali;
      e) i  presidenti,  gli  amministratori  delegati,  i  direttori
generali  e  comunque i rappresentanti legali di societa' di capitali
controllate dalla Regione;
      f) i dirigenti e gli ufficiali generali delle forze di polizia;
i  dirigenti  e  gli  ufficiali  superiori delle forze di polizia che
operano  in Sardegna; i funzionari, i dirigenti e gli ufficiali delle
forze  di  polizia nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso in
tutto o in parte il territorio di competenza;
      g) i prefetti della Repubblica e i vice prefetti che operano in
Sardegna;
      h) gli  ufficiali  generali  delle  forze armate che operano in
Sardegna;
      i) i  magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali ed
al  tribunale amministrativo regionale con competenza sulla Sardegna;
i  magistrati  delle  sezioni  e  dell'ufficio del pubblico ministero
della  Corte  dei  conti  con competenza sulla Sardegna; i magistrati
onorari nei collegi elettorali nei quali sia ricompresa in tutto o in
parte la giurisdizione di competenza;
      l) i   direttori  generali,  i  direttori  amministrativi  e  i
direttori sanitari delle aziende sanitarie ed ospedaliere nei collegi
elettorali nei quali sia ricompreso in tutto o in parte il territorio
dell'azienda presso la quale esercitano le loro funzioni.
    2. Le cause di ineleggibilita' di cui al comma 1, lettere a), c),
d),  e),  f),  g),  h),  i) ed l), non hanno effetto se l'interessato
cessa   dalle   funzioni   per   dimissioni,   trasferimento,  revoca
dell'incarico  o  del  comando,  collocamento  in  aspettativa almeno
centottanta  giorni  prima  della  data di scadenza della legislatura
regionale;  per i presidenti di provincia e per i sindaci di cui alla
lettera b), non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica
quarantacinque  giorni prima della data di scadenza della legislatura
regionale.
    3.  In  caso di cessazione anticipata della legislatura, le cause
di  ineleggibilita'  non  hanno  effetto se le funzioni siano cessate
entro  i  sette  giorni  successivi  alla  data  del provvedimento di
scioglimento del consiglio regionale.
    4. Si applicano i commi 4 e 5 dell'Art. 24.