Art. 25. Cause di ineleggibilita' dei consiglieri 1. Non possono essere eletti consiglieri regionali: a) il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, i vice-ministri e i sottosegretari di stato; b) i presidenti delle province e i sindaci dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 15.000 abitanti; c) i dirigenti generali dello Stato e i direttori generali della Regione, i direttori generali di agenzie dello Stato e della Regione; d) i presidenti e i direttori generali di enti, istituti, consorzi o aziende regionali; e) i presidenti, gli amministratori delegati, i direttori generali e comunque i rappresentanti legali di societa' di capitali controllate dalla Regione; f) i dirigenti e gli ufficiali generali delle forze di polizia; i dirigenti e gli ufficiali superiori delle forze di polizia che operano in Sardegna; i funzionari, i dirigenti e gli ufficiali delle forze di polizia nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso in tutto o in parte il territorio di competenza; g) i prefetti della Repubblica e i vice prefetti che operano in Sardegna; h) gli ufficiali generali delle forze armate che operano in Sardegna; i) i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali ed al tribunale amministrativo regionale con competenza sulla Sardegna; i magistrati delle sezioni e dell'ufficio del pubblico ministero della Corte dei conti con competenza sulla Sardegna; i magistrati onorari nei collegi elettorali nei quali sia ricompresa in tutto o in parte la giurisdizione di competenza; l) i direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari delle aziende sanitarie ed ospedaliere nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso in tutto o in parte il territorio dell'azienda presso la quale esercitano le loro funzioni. 2. Le cause di ineleggibilita' di cui al comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), i) ed l), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa almeno centottanta giorni prima della data di scadenza della legislatura regionale; per i presidenti di provincia e per i sindaci di cui alla lettera b), non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica quarantacinque giorni prima della data di scadenza della legislatura regionale. 3. In caso di cessazione anticipata della legislatura, le cause di ineleggibilita' non hanno effetto se le funzioni siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento del consiglio regionale. 4. Si applicano i commi 4 e 5 dell'Art. 24.