Art. 26.
                      Cause di incompatibilita'

    1.  Non  possono rivestire la carica di Presidente della Regione,
di assessore regionale e di consigliere regionale:
      a) gli  assessori di province e i sindaci di comuni al di sopra
dei tremila abitanti;
      b) i  componenti  le commissioni tributarie e i giudici di pace
che esercitino le loro funzioni in Sardegna;
      c) i presidenti, gli amministratori, i legali rappresentanti di
societa' di capitali, enti, istituti anche di credito, aziende la cui
nomina o designazione sia di competenza della Regione o suoi organi o
di enti regionali;
      d) coloro che esercitano il patrocinio professionale o prestano
assistenza  o  consulenza,  in  qualsiasi  forma,  a imprese, enti ed
associazioni  nei loro rapporti contrattuali o precontrattuali con la
Regione o con enti regionali;
      e) coloro  che  hanno  lite  pendente,  in  quanto  parte di un
procedimento  civile  o  amministrativo  con  la  Regione o con enti,
istituti,  agenzie,  consorzi o aziende regionali; la pendenza di una
lite in materia tributaria non determina incompatibilita';
      f) coloro    che,    per   fatti   compiuti   allorche'   erano
amministratori  o  impiegati della Regione, ovvero di ente, istituto,
agenzia  o  azienda  regionale,  sono  stati, con sentenza passata in
giudicato,  dichiarati  responsabili verso la Regione o verso l'ente,
l'istituto,  l'agenzia  o  l'azienda,  e  non hanno ancora estinto il
debito;
      g) coloro  che,  avendo un debito liquido ed esigibile verso la
Regione  ovvero  verso  ente,  istituto, azienda o agenzia regionale,
sono  stati legalmente messi in mora ovvero, avendo un debito liquido
ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti,
abbiano  ricevuto invano notificazione della cartella di pagamento da
parte del concessionario della riscossione;
      h) coloro  che  non  hanno  reso  il  conto  finanziario  o  di
amministrazione  di  una  gestione  riguardante  la  Regione  o ente,
istituto, agenzia, consorzio o azienda regionale;
      i) rappresentanti  legali,  i proprietari e i soci di controllo
di  societa'  o  di  imprese  private  che risultino vincolate con la
Regione o suoi organi per contratti di opere o di somministrazioni di
beni   o   servizi,   oppure   per   concessioni   o   autorizzazioni
amministrative  oltre  il  limite  di un milione di euro di fatturato
annuo.
    2.  Costituiscono  inoltre  condizioni di incompatibilita' con la
carica  di  assessore  le  cause  di  ineleggibilita'  previste dagli
articoli 24 e 25.
    3.  Le  ipotesi  di  cui  alle lettere e) e h) del comma 1 non si
applicano  agli  amministratori  e ai consiglieri regionali per fatto
connesso con l'esercizio del mandato.
    4.  Non  costituiscono  cause  di  incompatibilita' gli incarichi
conferiti  o  le funzioni conferite agli amministratori della Regione
in virtu' di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione
con il mandato elettivo.
    5.  Le cause di incompatibilita' previste dal presente articolo e
dall'Art.  27,  sia  che  esistano  al  momento dell'elezione sia che
sopravvengano  ad  essa,  e  le  cause di ineleggibilita' di cui agli
articoli  24  e  25 sopravvenute alle elezioni importano la decadenza
dalla carica secondo il procedimento indicato nei commi seguenti.
    6.  Quando  esista  al  momento  dell'elezione,  o  si  verifichi
successivamente,  qualcuna  delle  condizioni  di  incompatibilita' o
sopravvenga  una  causa  di  ineleggibilita'  prevista dalla presente
legge  e  dall'Art.  17  dello  Statuto  speciale,  e'  contestata al
Presidente  della  Regione  o  al consigliere regionale dal consiglio
regionale;  all'assessore  dalla Consulta di garanzia di cui all'Art.
34.
    7.   L'interessato   ha  dieci  giorni  di  tempo  per  formulare
osservazioni   o   per  eliminare  le  cause  di  incompatibilita'  o
ineleggibilita' sopravvenuta.
    8.  Entro i dieci giorni successivi dalla scadenza del termine di
cui  al  comma  7  l'organo regionale delibera definitivamente e, ove
ritenga sussistente la causa di incompatibilita' o di ineleggibilita'
sopravvenuta,  invita  l'interessato  a  rimuoverla  o  ad  esprimere
l'opzione per la carica che intende conservare.
    9.  Qualora  l'interessato  non  vi provveda nei successivi dieci
giorni,   l'organo   regionale   lo  dichiara  decaduto.  Contro,  la
deliberazione da esso adottata e' ammesso ricorso giurisdizionale.
    10.   La   deliberazione  deve  essere,  nel  giorno  successivo,
depositata nella segreteria dell'organo regionale e notificata, entro
i  cinque  giorni  successivi,  a  colui  che  sia  stato  dichiarato
decaduto.
    11.  Le  deliberazioni  di cui al presente articolo sono adottate
d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.
    12. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede
giurisdizionale,  il  termine  di  dieci  giorni previsto dal comma 7
decorre dalla data di notificazione del ricorso.
    13.  Il  consigliere regionale che accetti la carica di assessore
regionale decade da quella di consigliere.