Art. 26. Cause di incompatibilita' 1. Non possono rivestire la carica di Presidente della Regione, di assessore regionale e di consigliere regionale: a) gli assessori di province e i sindaci di comuni al di sopra dei tremila abitanti; b) i componenti le commissioni tributarie e i giudici di pace che esercitino le loro funzioni in Sardegna; c) i presidenti, gli amministratori, i legali rappresentanti di societa' di capitali, enti, istituti anche di credito, aziende la cui nomina o designazione sia di competenza della Regione o suoi organi o di enti regionali; d) coloro che esercitano il patrocinio professionale o prestano assistenza o consulenza, in qualsiasi forma, a imprese, enti ed associazioni nei loro rapporti contrattuali o precontrattuali con la Regione o con enti regionali; e) coloro che hanno lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con la Regione o con enti, istituti, agenzie, consorzi o aziende regionali; la pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilita'; f) coloro che, per fatti compiuti allorche' erano amministratori o impiegati della Regione, ovvero di ente, istituto, agenzia o azienda regionale, sono stati, con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso la Regione o verso l'ente, l'istituto, l'agenzia o l'azienda, e non hanno ancora estinto il debito; g) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione ovvero verso ente, istituto, azienda o agenzia regionale, sono stati legalmente messi in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbiano ricevuto invano notificazione della cartella di pagamento da parte del concessionario della riscossione; h) coloro che non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione o ente, istituto, agenzia, consorzio o azienda regionale; i) rappresentanti legali, i proprietari e i soci di controllo di societa' o di imprese private che risultino vincolate con la Regione o suoi organi per contratti di opere o di somministrazioni di beni o servizi, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative oltre il limite di un milione di euro di fatturato annuo. 2. Costituiscono inoltre condizioni di incompatibilita' con la carica di assessore le cause di ineleggibilita' previste dagli articoli 24 e 25. 3. Le ipotesi di cui alle lettere e) e h) del comma 1 non si applicano agli amministratori e ai consiglieri regionali per fatto connesso con l'esercizio del mandato. 4. Non costituiscono cause di incompatibilita' gli incarichi conferiti o le funzioni conferite agli amministratori della Regione in virtu' di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo. 5. Le cause di incompatibilita' previste dal presente articolo e dall'Art. 27, sia che esistano al momento dell'elezione sia che sopravvengano ad essa, e le cause di ineleggibilita' di cui agli articoli 24 e 25 sopravvenute alle elezioni importano la decadenza dalla carica secondo il procedimento indicato nei commi seguenti. 6. Quando esista al momento dell'elezione, o si verifichi successivamente, qualcuna delle condizioni di incompatibilita' o sopravvenga una causa di ineleggibilita' prevista dalla presente legge e dall'Art. 17 dello Statuto speciale, e' contestata al Presidente della Regione o al consigliere regionale dal consiglio regionale; all'assessore dalla Consulta di garanzia di cui all'Art. 34. 7. L'interessato ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di incompatibilita' o ineleggibilita' sopravvenuta. 8. Entro i dieci giorni successivi dalla scadenza del termine di cui al comma 7 l'organo regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilita' o di ineleggibilita' sopravvenuta, invita l'interessato a rimuoverla o ad esprimere l'opzione per la carica che intende conservare. 9. Qualora l'interessato non vi provveda nei successivi dieci giorni, l'organo regionale lo dichiara decaduto. Contro, la deliberazione da esso adottata e' ammesso ricorso giurisdizionale. 10. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria dell'organo regionale e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto. 11. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore. 12. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto dal comma 7 decorre dalla data di notificazione del ricorso. 13. Il consigliere regionale che accetti la carica di assessore regionale decade da quella di consigliere.