Art. 28.
                        Divieti contrattuali

    1. Nella vigenza dell'accordo di cui all'Art. 27, la societa' non
puo'  stipulare  nuovi  contratti  o  accordi  con  l'amministrazione
regionale   o  agenzie,  aziende  o  enti  regionali,  rinnovarli  od
estenderli, salvo che siano aggiudicati per mezzo di gara pubblica od
altra procedura ad evidenza pubblica.
    2. Le disposizioni di cui all'Art. 27 si applicano anche a coloro
che  detengono  una  partecipazione  in  una  societa' quotata, nella
misura  in  cui essa sia ritenuta dalla Consulta di garanzia in grado
di influenzare il corretto adempimento dei doveri di presidente della
Regione,  assessore,  consigliere  regionale,  nonche'  a coloro che,
direttamente  o  indirettamente,  esercitino  attivita'  soggette  al
previo  rilascio  di  concessione  amministrativa  regionale o con un
fatturato superiore a 100 milioni di euro.