Art. 28. Divieti contrattuali 1. Nella vigenza dell'accordo di cui all'Art. 27, la societa' non puo' stipulare nuovi contratti o accordi con l'amministrazione regionale o agenzie, aziende o enti regionali, rinnovarli od estenderli, salvo che siano aggiudicati per mezzo di gara pubblica od altra procedura ad evidenza pubblica. 2. Le disposizioni di cui all'Art. 27 si applicano anche a coloro che detengono una partecipazione in una societa' quotata, nella misura in cui essa sia ritenuta dalla Consulta di garanzia in grado di influenzare il corretto adempimento dei doveri di presidente della Regione, assessore, consigliere regionale, nonche' a coloro che, direttamente o indirettamente, esercitino attivita' soggette al previo rilascio di concessione amministrativa regionale o con un fatturato superiore a 100 milioni di euro.