Art. 29.
                        Conflitto d'interessi

    1.  Sussiste  un  conflitto  di  interessi in tutti i casi in cui
esista  un  conflitto  tra  i  doveri  pubblici  del Presidente della
Regione,  dei  componenti  della  giunta  regionale o dei consiglieri
regionali  e  un  loro  interesse  privato  e/o personale in grado di
influenzare  impropriamente il corretto adempimento dei loro doveri e
delle  loro  responsabilita' pubbliche o di produrre a loro vantaggio
degli  effetti  diversi  da  quelli  propri  ad  ogni  altro soggetto
appartenente alla giunta regionale o al consiglio regionale.
    2.  Nessuno  dei  soggetti  di  cui  al comma 1 puo' esprimere il
proprio  voto  su  qualsiasi  proposta  di  legge, di regolamento, di
deliberazione  amministrativa,  rispetto  alla  quale  sappia o debba
sapere di essere in conflitto di interessi.