Art. 29. Conflitto d'interessi 1. Sussiste un conflitto di interessi in tutti i casi in cui esista un conflitto tra i doveri pubblici del Presidente della Regione, dei componenti della giunta regionale o dei consiglieri regionali e un loro interesse privato e/o personale in grado di influenzare impropriamente il corretto adempimento dei loro doveri e delle loro responsabilita' pubbliche o di produrre a loro vantaggio degli effetti diversi da quelli propri ad ogni altro soggetto appartenente alla giunta regionale o al consiglio regionale. 2. Nessuno dei soggetti di cui al comma 1 puo' esprimere il proprio voto su qualsiasi proposta di legge, di regolamento, di deliberazione amministrativa, rispetto alla quale sappia o debba sapere di essere in conflitto di interessi.