Art. 3.
                        Referendum abrogativo

    1.  Quindicimila  elettori  o  quattro  consigli  provinciali che
rappresentino   almeno  il  cinquanta  per  cento  della  popolazione
regionale possono richiedere il referendum per l'abrogazione totale o
parziale   di   una  legge,  di  un  regolamento  o  di  un  atto  di
programmazione o pianificazione generale della Regione.
    2.  L'abrogazione totale o parziale delle leggi, dei regolamenti,
degli  atti  di programmazione o pianificazione generale sottoposti a
referendum e' dichiarata con decreto del Presidente della Regione, da
emanarsi  entro cinque giorni dalla proclamazione dei risultati della
consultazione  elettorale.  L'abrogazione  ha  effetto  a partire dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto.
    3.   Non   e'   ammesso  il  referendum  abrogativo  sulle  leggi
statutarie,  sulle  leggi  tributarie  e di bilancio, sulle leggi e i
regolamenti di attuazione della normativa comunitaria di cui all'Art.
117,  comma  quinto,  della Costituzione o di esecuzione di accordi e
intese  internazionali  della  Regione ai sensi dell'Art. 117, ultimo
comma,  della Costituzione, e sulle leggi e i regolamenti riguardanti
l'ordinamento degli organi statutari e degli uffici regionali.