Art. 31.
                         Qualita' normativa

    1.   L'attivita'   legislativa   e  regolamentare  del  consiglio
regionale si conforma ai seguenti principi: chiarezza, semplicita' di
formulazione,  omogeneita'  dei  contenuti,  rispetto delle regole di
tecnica  legislativa  e di qualita' della formazione, semplificazione
del  sistema normativo, coerenza ed efficacia rispetto agli obiettivi
da  conseguire.  Il  consiglio  regionale  assicura la qualita' della
formazione  anche  attraverso  l'analisi  di  impatto,  l'analisi  di
fattibilita'   e   la   valutazione  dell'attuazione  delle  leggi  e
predispone gli strumenti e le misure organizzative necessari.
    2.  La  Regione  assicura  una completa ed efficace comunicazione
degli atti normativi al fine di garantirne la conoscenza.