Art. 31. Qualita' normativa 1. L'attivita' legislativa e regolamentare del consiglio regionale si conforma ai seguenti principi: chiarezza, semplicita' di formulazione, omogeneita' dei contenuti, rispetto delle regole di tecnica legislativa e di qualita' della formazione, semplificazione del sistema normativo, coerenza ed efficacia rispetto agli obiettivi da conseguire. Il consiglio regionale assicura la qualita' della formazione anche attraverso l'analisi di impatto, l'analisi di fattibilita' e la valutazione dell'attuazione delle leggi e predispone gli strumenti e le misure organizzative necessari. 2. La Regione assicura una completa ed efficace comunicazione degli atti normativi al fine di garantirne la conoscenza.