Art. 32. Procedimento legislativo 1. L'iniziativa legislativa appartiene a ciascun consigliere regionale, alla giunta regionale e al popolo; si esercita con la presentazione di progetti redatti in articoli e accompagnati da una relazione illustrativa. 2. I progetti di iniziativa popolare devono essere sottoscritti da almeno diecimila elettori della Regione. 3. Le iniziative popolari sono deliberate in via definitiva dal consiglio regionale entro due anni dalla loro presentazione. Esse non sono soggette a decadenza al termine della legislatura. 4. L'iniziativa legislativa popolare non e' ammessa per le leggi tributarie e di bilancio, in materia di provvedimenti concernenti designazioni o nomine e non puo' essere esercitata nei sei mesi antecedenti alla scadenza del consiglio regionale. 5. Ogni progetto di legge e' esaminato dalla commissione competente e approvato dal consiglio regionale articolo per articolo e con voto finale. 6. Il regolamento interno del consiglio regionale prevede procedimenti abbreviati per l'approvazione dei progetti di legge urgenti. Tali procedimenti non sono ammessi per l'approvazione delle leggi di bilancio e delle leggi statutarie. 7. Nei procedimenti riguardanti la formazione delle leggi e degli atti generali di programmazione, il regolamento interno disciplina la consultazione di associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di interessi collettivi.