Art. 32.
                      Procedimento legislativo

    1.  L'iniziativa  legislativa  appartiene  a  ciascun consigliere
regionale,  alla  giunta  regionale  e  al popolo; si esercita con la
presentazione  di  progetti redatti in articoli e accompagnati da una
relazione illustrativa.
    2.  I  progetti di iniziativa popolare devono essere sottoscritti
da almeno diecimila elettori della Regione.
    3.  Le  iniziative popolari sono deliberate in via definitiva dal
consiglio regionale entro due anni dalla loro presentazione. Esse non
sono soggette a decadenza al termine della legislatura.
    4.  L'iniziativa legislativa popolare non e' ammessa per le leggi
tributarie  e  di  bilancio,  in materia di provvedimenti concernenti
designazioni  o  nomine  e  non  puo'  essere esercitata nei sei mesi
antecedenti alla scadenza del consiglio regionale.
    5.   Ogni  progetto  di  legge  e'  esaminato  dalla  commissione
competente  e approvato dal consiglio regionale articolo per articolo
e con voto finale.
    6.   Il  regolamento  interno  del  consiglio  regionale  prevede
procedimenti  abbreviati  per  l'approvazione  dei  progetti di legge
urgenti.  Tali procedimenti non sono ammessi per l'approvazione delle
leggi di bilancio e delle leggi statutarie.
    7. Nei procedimenti riguardanti la formazione delle leggi e degli
atti generali di programmazione, il regolamento interno disciplina la
consultazione   di  associazioni,  comitati  e  gruppi  di  cittadini
portatori di interessi collettivi.