Art. 33. Testi unici 1. Il consiglio regionale puo' delegare con legge la giunta a redigere testi unici di riordino e semplificazione della normativa vigente anche mediante abrogazione delle leggi preesistenti. La legge di delega determina i tempi, i criteri e l'ambito del riordino per settori organici di materie. 2. La giunta, nel termine assegnato, presenta il testo unico al consiglio che lo approva con le procedure abbreviate previste dal suo regolamento interno. 3. I testi unici possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso.