Art. 33.
                             Testi unici

    1.  Il  consiglio  regionale  puo' delegare con legge la giunta a
redigere  testi  unici  di riordino e semplificazione della normativa
vigente anche mediante abrogazione delle leggi preesistenti. La legge
di  delega  determina  i tempi, i criteri e l'ambito del riordino per
settori organici di materie.
    2.  La  giunta, nel termine assegnato, presenta il testo unico al
consiglio che lo approva con le procedure abbreviate previste dal suo
regolamento interno.
    3.  I  testi  unici  possono  essere abrogati o modificati, anche
parzialmente, solo in modo espresso.