Art. 34.
                        Consulta di garanzia

    1.  La  consulta di garanzia e' composta da tre membri di cui due
eletti, nel rispetto del principio della rappresentanza paritaria dei
generi,  dal  consiglio  regionale  a  maggioranza  dei due terzi dei
componenti;  qualora  dopo  i  primi due scrutini non si raggiunga il
quorum  richiesto,  dal  terzo  turno si procede a votazione con voto
limitato;  risultano  eletti  i  due  piu' votati. Il consiglio delle
autonomie  locali  nomina  un  componente  con  le  stesse  modalita'
previste per il consiglio regionale. I componenti della consulta sono
scelti   tra  i  magistrati,  anche  a  riposo,  delle  giurisdizioni
ordinaria,  amministrativa e contabile, tra i professori universitari
ordinari in materie giuridiche e tra gli avvocati con almeno quindici
anni di effettivo esercizio della professione.
    2.  La  consulta  ha sede presso il consiglio regionale. Resta in
carica sei anni e i suoi componenti non sono rieleggibili.
    3. I componenti della consulta di garanzia non possono assumere o
conservare   altri   impieghi  pubblici  o  privati,  ne'  esercitare
attivita'  professionali,  commerciali  o  industriali,  funzioni  di
amministratore o sindaco in societa' che abbiano fine di lucro.
    4.  La  consulta  elegge fra i suoi componenti il presidente, che
dura in carica tre anni e non e' rieleggibile.
    5.   La   legge   regionale   assicura  alla  consulta  autonomia
regolamentare,  organizzativa  e amministrativa, e detta le ulteriori
disposizioni relative alla sua costituzione e al suo funzionamento.