Art. 34. Consulta di garanzia 1. La consulta di garanzia e' composta da tre membri di cui due eletti, nel rispetto del principio della rappresentanza paritaria dei generi, dal consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei componenti; qualora dopo i primi due scrutini non si raggiunga il quorum richiesto, dal terzo turno si procede a votazione con voto limitato; risultano eletti i due piu' votati. Il consiglio delle autonomie locali nomina un componente con le stesse modalita' previste per il consiglio regionale. I componenti della consulta sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile, tra i professori universitari ordinari in materie giuridiche e tra gli avvocati con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione. 2. La consulta ha sede presso il consiglio regionale. Resta in carica sei anni e i suoi componenti non sono rieleggibili. 3. I componenti della consulta di garanzia non possono assumere o conservare altri impieghi pubblici o privati, ne' esercitare attivita' professionali, commerciali o industriali, funzioni di amministratore o sindaco in societa' che abbiano fine di lucro. 4. La consulta elegge fra i suoi componenti il presidente, che dura in carica tre anni e non e' rieleggibile. 5. La legge regionale assicura alla consulta autonomia regolamentare, organizzativa e amministrativa, e detta le ulteriori disposizioni relative alla sua costituzione e al suo funzionamento.