Art. 35.
                              Funzioni

    1.  La consulta di garanzia e' organo indipendente della Regione,
con funzioni consultive e di garanzia. In particolare:
      a) esprime  parere  sulla  conformita'  allo statuto speciale e
alla  presente  legge  delle  delibere  legislative, prima della loro
promulgazione,  ove  ne  faccia  richiesta un terzo dei componenti il
consiglio regionale, il Presidente della Regione o il consiglio delle
autonomie  locali; in caso di parere negativo la delibera e' rinviata
al consiglio regionale per il riesame;
      b) esprime,  prima  della  loro emanazione, parere obbligatorio
sulla legittimita' dei regolamenti, quando lo richiedano un terzo dei
componenti  il  consiglio regionale, il Presidente della Regione o il
consiglio   delle   autonomie   locali;   in   caso   di   parere  di
illegittimita',  il  regolamento  e'  rinviato  all'organo  che  l'ha
deliberato, che puo' nuovamente adottarlo motivando;
      c) esprime  parere sui conflitti di competenza tra organi della
Regione, su richiesta di uno degli organi coinvolti nel conflitto;
      d) decide   sulla   regolarita'   e  sull'ammissibilita'  delle
proposte di iniziativa legislativa popolare e dei referendum;
      e) contesta   ai   componenti   della   giunta   le   cause  di
incompatibilita' e decide su di esse ai sensi dell'Art. 26;
      f) decide  sulla  sussistenza  delle  cause di incompatibilita'
previste  dagli  articoli  27 e 28 per il presidente, i consiglieri e
gli  assessori  ed  esercita i poteri ed adotta gli atti previsti dai
medesimi articoli;
      g) dichiara  la  sussistenza  dell'impedimento  permanente  del
Presidente della Regione.