Art. 35. Funzioni 1. La consulta di garanzia e' organo indipendente della Regione, con funzioni consultive e di garanzia. In particolare: a) esprime parere sulla conformita' allo statuto speciale e alla presente legge delle delibere legislative, prima della loro promulgazione, ove ne faccia richiesta un terzo dei componenti il consiglio regionale, il Presidente della Regione o il consiglio delle autonomie locali; in caso di parere negativo la delibera e' rinviata al consiglio regionale per il riesame; b) esprime, prima della loro emanazione, parere obbligatorio sulla legittimita' dei regolamenti, quando lo richiedano un terzo dei componenti il consiglio regionale, il Presidente della Regione o il consiglio delle autonomie locali; in caso di parere di illegittimita', il regolamento e' rinviato all'organo che l'ha deliberato, che puo' nuovamente adottarlo motivando; c) esprime parere sui conflitti di competenza tra organi della Regione, su richiesta di uno degli organi coinvolti nel conflitto; d) decide sulla regolarita' e sull'ammissibilita' delle proposte di iniziativa legislativa popolare e dei referendum; e) contesta ai componenti della giunta le cause di incompatibilita' e decide su di esse ai sensi dell'Art. 26; f) decide sulla sussistenza delle cause di incompatibilita' previste dagli articoli 27 e 28 per il presidente, i consiglieri e gli assessori ed esercita i poteri ed adotta gli atti previsti dai medesimi articoli; g) dichiara la sussistenza dell'impedimento permanente del Presidente della Regione.