Art. 37.
                 Disposizioni in materia elettorale

    1.  Fino  alla  entrata in vigore della legge elettorale prevista
dall'Art.  10,  comma  1, continuano ad applicarsi le disposizioni di
cui  all'Art. 3, comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001,
n.  2  (Disposizioni  concernenti  l'elezione  dei  presidenti  delle
regioni  a  statuto  speciale  e  delle province autonome di Trento e
Bolzano).