Art. 37. Disposizioni in materia elettorale 1. Fino alla entrata in vigore della legge elettorale prevista dall'Art. 10, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'Art. 3, comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano).