Art. 38. Efficacia delle norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' 1. Le disposizioni di cui agli articoli 24, 25, 26 si applicano dalle elezioni regionali successive all'entrata in vigore della presente legge. 2. Ai fini delle prime elezioni successive all'entrata in vigore della presente legge, le condizioni di eleggibilita' devono comunque essere rimosse nei termini previsti dagli articoli 24 e 25. 3. Per la legislatura in corso si applicano le sole incompatibilita' previste dall'Art. 17 dello statuto speciale. 4. Le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 si applicano a decorrere dall'istituzione della consulta di garanzia di cui all'Art. 34. Con legge sono disciplinati le fattispecie e gli adempimenti per i casi di conflitto di interessi di cui all'Art. 29.