Art. 38.
Efficacia    delle   norme   in   materia   di   ineleggibilita'   ed
                          incompatibilita'

    1.  Le  disposizioni di cui agli articoli 24, 25, 26 si applicano
dalle  elezioni  regionali  successive  all'entrata  in  vigore della
presente legge.
    2.  Ai fini delle prime elezioni successive all'entrata in vigore
della  presente legge, le condizioni di eleggibilita' devono comunque
essere rimosse nei termini previsti dagli articoli 24 e 25.
    3.   Per   la   legislatura   in   corso  si  applicano  le  sole
incompatibilita' previste dall'Art. 17 dello statuto speciale.
    4.  Le  disposizioni  di cui agli articoli 27 e 28 si applicano a
decorrere dall'istituzione della consulta di garanzia di cui all'Art.
34.  Con legge sono disciplinati le fattispecie e gli adempimenti per
i casi di conflitto di interessi di cui all'Art. 29.