Art. 4.
                       Referendum propositivo

    1. Quindicimila elettori possono presentare una proposta di legge
regionale affinche' sia sottoposta a referendum popolare ai sensi del
presente articolo.
    2.  La proposta e' presentata al consiglio regionale. La proposta
deve  contenere  una relazione illustrativa e l'indicazione specifica
degli  indirizzi  per  la  disciplina  della materia, non puo' essere
presentata nei sei mesi anteriori alla scadenza del consiglio e prima
che siano trascorsi sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni
regionali.
    3.   Decorsi   sei   mesi   dall'atto   di   accertamento   della
ammissibilita'  della  richiesta,  qualora il consiglio regionale non
abbia  deliberato definitivamente sulla proposta, il Presidente della
Regione indice il referendum.
    4.  In caso di esito favorevole, il consiglio regionale e' tenuto
a  deliberare entro sei mesi. Decorso tale termine, il presidente del
consiglio  iscrive  in  ogni  caso  la proposta all'ordine del giorno
dell'assemblea, che la esamina nella prima seduta.
    5. Il referendum propositivo non e' ammesso nelle materie proprie
dello   Statuto   speciale  e  delle  leggi  statutarie,  in  materia
tributaria  e  di  bilancio,  in  quelle  per  le  quali  e' previsto
l'obbligo  di  attuazione  della  normativa  comunitaria  o  relative
all'esecuzione  di  accordi o intese internazionali della Regione, in
materia  di  ordinamento  degli  organi  statutari  regionali e degli
uffici regionali.