Art. 4. Referendum propositivo 1. Quindicimila elettori possono presentare una proposta di legge regionale affinche' sia sottoposta a referendum popolare ai sensi del presente articolo. 2. La proposta e' presentata al consiglio regionale. La proposta deve contenere una relazione illustrativa e l'indicazione specifica degli indirizzi per la disciplina della materia, non puo' essere presentata nei sei mesi anteriori alla scadenza del consiglio e prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni regionali. 3. Decorsi sei mesi dall'atto di accertamento della ammissibilita' della richiesta, qualora il consiglio regionale non abbia deliberato definitivamente sulla proposta, il Presidente della Regione indice il referendum. 4. In caso di esito favorevole, il consiglio regionale e' tenuto a deliberare entro sei mesi. Decorso tale termine, il presidente del consiglio iscrive in ogni caso la proposta all'ordine del giorno dell'assemblea, che la esamina nella prima seduta. 5. Il referendum propositivo non e' ammesso nelle materie proprie dello Statuto speciale e delle leggi statutarie, in materia tributaria e di bilancio, in quelle per le quali e' previsto l'obbligo di attuazione della normativa comunitaria o relative all'esecuzione di accordi o intese internazionali della Regione, in materia di ordinamento degli organi statutari regionali e degli uffici regionali.