Art. 5. Referendum consultivo 1. Quindicimila elettori possono presentare una richiesta di referendum consultivo su questioni di interesse generale. In tal caso il referendum e' valido se partecipa almeno un quarto degli elettori. La legge ordinaria della Regione puo' disciplinare anche forme di referendum locali, territorialmente limitati. 2. Possono inoltre richiedere l'indizione di una consultazione popolare consultiva su questioni di interesse generale, incluse le iniziative regionali di leggi statali anche costituzionali: a) il consiglio regionale, con propria deliberazione; b) un terzo dei consiglieri regionali. 3. Il referendum consultivo e la consultazione popolare consultiva non sono ammessi nei confronti delle leggi tributarie e di bilancio, delle leggi e dei regolamenti di attuazione della normativa comunitaria adottati ai sensi dell'Art. 117, comma quinto, della Costituzione e di esecuzione di accordi e intese internazionali della Regione ai sensi dell'Art. 117, ultimo comma, della Costituzione, dell'ordinamento degli organi statutari e degli uffici regionali.