Art. 5.
                        Referendum consultivo

    1.  Quindicimila  elettori  possono  presentare  una richiesta di
referendum consultivo su questioni di interesse generale. In tal caso
il referendum e' valido se partecipa almeno un quarto degli elettori.
La  legge  ordinaria  della  Regione puo' disciplinare anche forme di
referendum locali, territorialmente limitati.
    2.  Possono  inoltre  richiedere l'indizione di una consultazione
popolare  consultiva  su  questioni di interesse generale, incluse le
iniziative regionali di leggi statali anche costituzionali:
      a) il consiglio regionale, con propria deliberazione;
      b) un terzo dei consiglieri regionali.
    3.   Il   referendum   consultivo  e  la  consultazione  popolare
consultiva non sono ammessi nei confronti delle leggi tributarie e di
bilancio, delle leggi e dei regolamenti di attuazione della normativa
comunitaria  adottati  ai  sensi  dell'Art.  117, comma quinto, della
Costituzione e di esecuzione di accordi e intese internazionali della
Regione  ai  sensi  dell'Art.  117, ultimo comma, della Costituzione,
dell'ordinamento degli organi statutari e degli uffici regionali.