Art. 6.
                    Ammissibilita' dei referendum

    1. L'ammissibilita' dei referendum e' stabilita dalla Consulta di
garanzia  di  cui  all'Art.  34,  la quale ha l'obbligo di esprimersi
sulla  proposta  entro trenta giorni dalla presentazione. La Consulta
decide  sulla  regolarita'  dei  referendum  entro  trenta giorni dal
deposito  delle  firme  raccolte  e degli altri adempimenti richiesti
dalla legge regionale.