Art. 6. Ammissibilita' dei referendum 1. L'ammissibilita' dei referendum e' stabilita dalla Consulta di garanzia di cui all'Art. 34, la quale ha l'obbligo di esprimersi sulla proposta entro trenta giorni dalla presentazione. La Consulta decide sulla regolarita' dei referendum entro trenta giorni dal deposito delle firme raccolte e degli altri adempimenti richiesti dalla legge regionale.