Art. 8. Regole e doveri dell'attivita' politica 1. Nella prima seduta dopo le elezioni il Presidente della Regione e i consiglieri regionali prestano giuramento con la seguente formula: «Giuro di essere fedele alla Costituzione ed allo Statuto, di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione nell'interesse generale del popolo sardo». Gli assessori prestano giuramento con la medesima formula nella seduta immediatamente successiva alla discussione del programma politico di governo. 2. La legge stabilisce le modalita' con cui presidente, consiglieri ed assessori sono tenuti a comunicare al consiglio regionale i diritti di proprieta', i redditi, le eventuali partecipazioni e le cariche di amministratore o sindaco presso societa', nonche' le associazioni, di qualsiasi natura, delle quali fanno parte, le spese sostenute o le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale. 3. Il Presidente della Regione non e' immediatamente rieleggibile alla scadenza del secondo mandato.