Art. 8.
               Regole e doveri dell'attivita' politica

    1.  Nella  prima  seduta  dopo  le  elezioni  il Presidente della
Regione e i consiglieri regionali prestano giuramento con la seguente
formula:  «Giuro  di essere fedele alla Costituzione ed allo Statuto,
di  esercitare  il  mio  ufficio  al solo scopo del bene inseparabile
dello  Stato  e  della  Regione  nell'interesse  generale  del popolo
sardo».  Gli  assessori  prestano  giuramento con la medesima formula
nella seduta immediatamente successiva alla discussione del programma
politico di governo.
    2.   La   legge  stabilisce  le  modalita'  con  cui  presidente,
consiglieri  ed  assessori  sono  tenuti  a  comunicare  al consiglio
regionale   i   diritti   di  proprieta',  i  redditi,  le  eventuali
partecipazioni  e  le  cariche  di  amministratore  o  sindaco presso
societa',  nonche'  le associazioni, di qualsiasi natura, delle quali
fanno  parte,  le  spese  sostenute  o le obbligazioni assunte per la
propaganda elettorale.
    3. Il Presidente della Regione non e' immediatamente rieleggibile
alla scadenza del secondo mandato.