Art. 9.
                        Controllo della spesa

    1.  La Regione e gli enti, agenzie, aziende regionali, perseguono
il  rigore della spesa per il loro funzionamento e per lo svolgimento
della propria azione amministrativa.
    2. Sono disciplinate, sulla base di previsioni di legge, adeguate
forme di controllo e valutazione della spesa.
    3.  I  contributi  e  i compensi a qualunque titolo erogati dalla
Regione, dagli enti, agenzie ed aziende regionali, sono resi pubblici
tramite  mezzi  di  informazione di facile accesso nel rispetto della
normativa  in  materia  di  tutela  delle  persone  in  relazione  al
trattamento dei dati sensibili.