(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 28 del
                           20 marzo 2007)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
Modifica  all'Art.  3  della  legge regionale 27 novembre 1984, n. 56
         «Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari»

    1.  Dopo  il  quarto  comma dell'Art.  3  della  legge  regionale
27 novembre  1984,  n.  56  «Norme  per  il  funzionamento dei gruppi
consiliari» sono aggiunti i seguenti commi:
    «Il contributo mensile di ogni gruppo e' aumentato di un importo,
per  ciascuna  eletta,  pari  alla  cifra  indicata  al  comma primo,
lettera a) del presente articolo.
    Il   contributo  mensile  per  ciascun  gruppo  e'  ulteriormente
aumentato, rispetto alla somma indicata al comma quinto, del:
      a) 5  per cento della quota complessiva se il gruppo consiliare
ha  un  numero  di  elette  superiore  al  20  per  cento  del numero
complessivo degli appartenenti al gruppo;
      b) 10 per cento della quota complessiva se il gruppo consiliare
ha  un  numero  di  elette  superiore  al  40  per  cento  del numero
complessivo degli appartenenti al gruppo.