(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 28 del 20 marzo 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifica all'Art. 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 «Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari» 1. Dopo il quarto comma dell'Art. 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 «Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari» sono aggiunti i seguenti commi: «Il contributo mensile di ogni gruppo e' aumentato di un importo, per ciascuna eletta, pari alla cifra indicata al comma primo, lettera a) del presente articolo. Il contributo mensile per ciascun gruppo e' ulteriormente aumentato, rispetto alla somma indicata al comma quinto, del: a) 5 per cento della quota complessiva se il gruppo consiliare ha un numero di elette superiore al 20 per cento del numero complessivo degli appartenenti al gruppo; b) 10 per cento della quota complessiva se il gruppo consiliare ha un numero di elette superiore al 40 per cento del numero complessivo degli appartenenti al gruppo.