Art. 10.
           Contributi alle organizzazioni di volontariato

    1.  In  relazione  a  quanto  previsto  dall'Art.  10,  comma  2,
lettera a),   della   legge   n.   266/1991,  entro  i  limiti  dello
stanziamento del relativo capitolo del bilancio regionale annuale, la
Regione   concede   contributi   per  il  sostegno  di  specifiche  e
documentate  attivita'  o  progetti,  di  cui  all'Art.  5,  comma 1,
lettera c)  della  legge n. 266/1991, presentati dalle organizzazioni
di volontariato iscritte nel Registro regionale di cui all'Art. 3.
    2.  Al  fine  di  ottenere  i  contributi  di  cui  al comma 1 le
organizzazioni  di  volontariato  iscritte  regolarmente nel Registro
regionale devono presentare istanza alla giunta regionale entro e non
oltre il 30 giugno di ogni anno.
    3.  I  progetti  presentati  ai  sensi  del comma 1 sono valutati
dall'osservatorio  regionale  sul  volontariato con l'apporto tecnico
delle  strutture  regionali  competenti  per  materia,  sulla base di
specifiche linee guida approvate dalla giunta regionale.
    4.  La  giunta  regionale,  sulla  base  delle domande pervenute,
provvede   al  riparto  dei  fondi  dopo  aver  acquisito  il  parere
dell'osservatorio  regionale,  sentita  la competente Commissione del
consiglio  regionale. La Commissione consiliare rende il parere entro
trenta  giorni  dall'acquisizione  della  richiesta. Si prescinde dal
parere nel caso di infruttuoso decorrere del termine suddetto.
    5.  Dell'attribuzione  di  contributi viene data comunicazione al
comune nel quale l'organizzazione beneficiaria ha sede o opera.