Art. 10. Contributi alle organizzazioni di volontariato 1. In relazione a quanto previsto dall'Art. 10, comma 2, lettera a), della legge n. 266/1991, entro i limiti dello stanziamento del relativo capitolo del bilancio regionale annuale, la Regione concede contributi per il sostegno di specifiche e documentate attivita' o progetti, di cui all'Art. 5, comma 1, lettera c) della legge n. 266/1991, presentati dalle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale di cui all'Art. 3. 2. Al fine di ottenere i contributi di cui al comma 1 le organizzazioni di volontariato iscritte regolarmente nel Registro regionale devono presentare istanza alla giunta regionale entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. 3. I progetti presentati ai sensi del comma 1 sono valutati dall'osservatorio regionale sul volontariato con l'apporto tecnico delle strutture regionali competenti per materia, sulla base di specifiche linee guida approvate dalla giunta regionale. 4. La giunta regionale, sulla base delle domande pervenute, provvede al riparto dei fondi dopo aver acquisito il parere dell'osservatorio regionale, sentita la competente Commissione del consiglio regionale. La Commissione consiliare rende il parere entro trenta giorni dall'acquisizione della richiesta. Si prescinde dal parere nel caso di infruttuoso decorrere del termine suddetto. 5. Dell'attribuzione di contributi viene data comunicazione al comune nel quale l'organizzazione beneficiaria ha sede o opera.