Art. 11.
                          C o n t r o l l i

    1.  L'assessorato  regionale  alle  politiche sociali esercita le
funzioni  di  controllo sulle organizzazioni di volontariato iscritte
nel  Registro di cui all'Art. 3, anche se non convenzionate, mediante
l'attivita'  ispettiva  del  dipendente  apparato amministrativo, con
l'eventuale  concorso di unita' operanti in altre strutture regionali
tenuto conto degli specifici settori d'intervento.
    2.  Il  controllo  si  realizza  attraverso  visite  ordinarie  e
straordinarie  a campione; e' obbligatorio in caso di segnalazioni da
parte  di enti pubblici, di cittadini o forze sociali; ha lo scopo di
verificare la conformita' delle attivita' svolte dalle organizzazioni
di  volontariato  alle  prescrizioni  legislative,  il  perdurare dei
requisiti   previsti  per  l'iscrizione,  la  regolare  tenuta  della
documentazione contabile, la marginalita' e lo scopo solidaristico di
eventuali attivita' commerciali e produttive.
    3.  Delle  visite  di  controllo  deve  essere  redatto  regolare
processo  verbale,  datato  e  sottoscritto oltre che da chi effettua
l'ispezione    dal    legale    rappresentante    dell'organizzazione
interessata.
    4.  Le eventuali inadempienze o irregolarita' riscontrate vengono
comunicate   dal  dirigente  del  servizio  regionale  competente  al
Presidente   della   giunta   regionale   e  all'assessore  regionale
competente,  ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cancellazione
dal Registro regionale e di revoca dei contributi di cui all'Art. 10.