Art. 11. C o n t r o l l i 1. L'assessorato regionale alle politiche sociali esercita le funzioni di controllo sulle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all'Art. 3, anche se non convenzionate, mediante l'attivita' ispettiva del dipendente apparato amministrativo, con l'eventuale concorso di unita' operanti in altre strutture regionali tenuto conto degli specifici settori d'intervento. 2. Il controllo si realizza attraverso visite ordinarie e straordinarie a campione; e' obbligatorio in caso di segnalazioni da parte di enti pubblici, di cittadini o forze sociali; ha lo scopo di verificare la conformita' delle attivita' svolte dalle organizzazioni di volontariato alle prescrizioni legislative, il perdurare dei requisiti previsti per l'iscrizione, la regolare tenuta della documentazione contabile, la marginalita' e lo scopo solidaristico di eventuali attivita' commerciali e produttive. 3. Delle visite di controllo deve essere redatto regolare processo verbale, datato e sottoscritto oltre che da chi effettua l'ispezione dal legale rappresentante dell'organizzazione interessata. 4. Le eventuali inadempienze o irregolarita' riscontrate vengono comunicate dal dirigente del servizio regionale competente al Presidente della giunta regionale e all'assessore regionale competente, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cancellazione dal Registro regionale e di revoca dei contributi di cui all'Art. 10.