Art. 12. Fondo regionale dei beni mobili dismesso 1. I beni mobili dismessi dalla Regione, dagli enti e dalle agenzie regionali dal proprio inventario patrimoniale sono devoluti ad uno specifico fondo denominato: «Fondo regionale dei beni mobili dismessi» destinato alle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale o agli organismi iscritti in albi regionali istituiti in attuazione di norme nazionali in materia di associazionismo di promozione sociale. 2. Il fondo e' affidato alla gestione dell'assessorato regionale alle risorse finanziarie - servizio patrimonio. Le modalita' e i criteri di gestione sono definiti da apposito regolamento approvato dalla giunta regionale.