Art. 12.
              Fondo regionale dei beni mobili dismesso

    1.  I  beni  mobili  dismessi  dalla  Regione, dagli enti e dalle
agenzie  regionali  dal proprio inventario patrimoniale sono devoluti
ad  uno  specifico fondo denominato: «Fondo regionale dei beni mobili
dismessi»  destinato alle organizzazioni di volontariato iscritte nel
Registro  regionale  o  agli  organismi  iscritti  in  albi regionali
istituiti   in   attuazione   di   norme   nazionali  in  materia  di
associazionismo di promozione sociale.
    2.  Il fondo e' affidato alla gestione dell'assessorato regionale
alle  risorse  finanziarie  -  servizio  patrimonio. Le modalita' e i
criteri  di  gestione sono definiti da apposito regolamento approvato
dalla giunta regionale.