Art. 13. C o n v e n z i o n i 1. La Regione, gli enti locali, gli enti sub-regionali, ivi compresa l'A.S.Re.M., possono stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nel Registro regionale di cui all'Art. 3 che dimostrino attitudine e capacita' operative in relazione all'attivita' da svolgere. 2. Ogni anno la giunta regionale, sentita la competente Commissione del consiglio regionale e la conferenza regionale del volontariato definisce i criteri e i settori di intervento delle organizzazioni di volontariato per il conferimento delle priorita' nella stipula delle convenzioni. 3. Le convenzioni devono garantire il rispetto dei diritti e della dignita' degli utenti, prevedere forme di valutazione delle prestazioni e di controllo della loro qualita' e di verifica dei risultati. 4. In particolare le convenzioni devono contenere: a) l'indicazione dei requisiti e dei criteri che hanno dato titolo alla scelta di una organizzazione per la stipula della convenzione; b) l'individuazione delle specifiche attivita' di volontariato e dei relativi destinatari, nel quadro della programmazione della Regione e delle finalita' statutarie dell'organizzazione interessata; c) le condizioni di salvaguardia dell'autonomia organizzativa e metodologica del volontariato, nel rispetto degli indirizzi regionali e della liberta' dei soggetti destinatari; d) l'impegno a svolgere con continuita' le attivita' oggetto della convenzione; e) le modalita' necessarie ad ottenere i contributi e i rimborsi per i costi di funzionamento, in rapporto agli impegni e alle attivita' dell'organizzazione di volontariato, compresa la copertura assicurativa per gli infortuni e le malattie connesse alle attivita' stesse e alla responsabilita' civile verso terzi, nonche' le spese per la formazione; f) l'elenco delle strutture, degli strumenti e delle attrezzature messe a disposizione dell'organizzazione di volontariato ed eventuali costi di strutture e mezzi privati; g) le modalita' di rapporto tra l'organizzazione di volontariato e l'ente convenzionante; h) il numero e la qualificazione di eventuali lavoratori dipendenti o autonomi delle cui prestazioni si avvale l'organizzazione di volontariato, purche' nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'organizzazione e nel rispetto della normativa vigente, oppure necessari a qualificare e specializzare l'attivita' svolta; i) l'indicazione della formazione di base necessaria per l'espletamento dell'attivita' convenzionata; j) le modalita' di verifica e controllo sull'attivita' svolta; k) la durata del rapporto convenzionale; l) le cause e le modalita' di risoluzione della convenzione e di revoca dei contributi; n) la precisa individuazione delle modalita' e dei tempi di corresponsione dei contributi dovuti e di rendicontazione delle spese sostenute. 5. La giunta regionale per garantire l'uniformita' nelle modalita' di stipula delle convenzioni e i criteri di erogazione delle attivita' puo' emanare atti di indirizzo e direttive.