Art. 13.
                        C o n v e n z i o n i

    1.  La  Regione,  gli  enti  locali,  gli enti sub-regionali, ivi
compresa    l'A.S.Re.M.,    possono    stipulare    convenzioni   con
organizzazioni  di  volontariato  iscritte  da  almeno  sei  mesi nel
Registro  regionale  di  cui  all'Art.  3 che dimostrino attitudine e
capacita' operative in relazione all'attivita' da svolgere.
    2.   Ogni   anno  la  giunta  regionale,  sentita  la  competente
Commissione  del  consiglio  regionale  e la conferenza regionale del
volontariato  definisce  i  criteri  e  i settori di intervento delle
organizzazioni  di  volontariato  per il conferimento delle priorita'
nella stipula delle convenzioni.
    3.  Le  convenzioni  devono  garantire  il rispetto dei diritti e
della  dignita'  degli  utenti,  prevedere forme di valutazione delle
prestazioni  e  di  controllo  della  loro qualita' e di verifica dei
risultati.
    4. In particolare le convenzioni devono contenere:
      a) l'indicazione  dei  requisiti  e  dei criteri che hanno dato
titolo  alla  scelta  di  una  organizzazione  per  la  stipula della
convenzione;
      b) l'individuazione  delle specifiche attivita' di volontariato
e  dei  relativi  destinatari,  nel quadro della programmazione della
Regione e delle finalita' statutarie dell'organizzazione interessata;
      c) le condizioni di salvaguardia dell'autonomia organizzativa e
metodologica del volontariato, nel rispetto degli indirizzi regionali
e della liberta' dei soggetti destinatari;
    d) l'impegno  a  svolgere  con  continuita'  le attivita' oggetto
della convenzione;
    e) le  modalita' necessarie ad ottenere i contributi e i rimborsi
per  i  costi  di  funzionamento,  in  rapporto  agli  impegni e alle
attivita'  dell'organizzazione di volontariato, compresa la copertura
assicurativa  per gli infortuni e le malattie connesse alle attivita'
stesse  e  alla  responsabilita' civile verso terzi, nonche' le spese
per la formazione;
      f) l'elenco   delle   strutture,   degli   strumenti   e  delle
attrezzature messe a disposizione dell'organizzazione di volontariato
ed eventuali costi di strutture e mezzi privati;
      g) le   modalita'   di   rapporto   tra   l'organizzazione   di
volontariato e l'ente convenzionante;
      h) il  numero  e  la  qualificazione  di  eventuali  lavoratori
dipendenti    o    autonomi   delle   cui   prestazioni   si   avvale
l'organizzazione  di  volontariato,  purche'  nei limiti necessari al
regolare  funzionamento  dell'organizzazione  e  nel  rispetto  della
normativa  vigente,  oppure  necessari  a qualificare e specializzare
l'attivita' svolta;
      i) l'indicazione   della  formazione  di  base  necessaria  per
l'espletamento dell'attivita' convenzionata;
      j) le modalita' di verifica e controllo sull'attivita' svolta;
      k) la durata del rapporto convenzionale;
      l) le  cause  e le modalita' di risoluzione della convenzione e
di revoca dei contributi;
      n) la  precisa  individuazione  delle  modalita' e dei tempi di
corresponsione dei contributi dovuti e di rendicontazione delle spese
sostenute.
    5.   La   giunta  regionale  per  garantire  l'uniformita'  nelle
modalita'  di  stipula  delle  convenzioni  e i criteri di erogazione
delle attivita' puo' emanare atti di indirizzo e direttive.