Art. 14. Regione e organizzazioni convenzionate 1. La Regione, gli enti e le agenzie regionali, al fine di favorire e migliorare le attivita' delle organizzazioni di volontariato con esse convenzionate ai sensi dell'Art. 13, possono concedere a titolo gratuito l'uso di spazi, di attrezzature, di beni mobili e immobili di proprieta' o a loro disposizione a condizioni da definirsi da parte della giunta regionale. 2. Le organizzazioni di volontariato nel periodo di valenza della convenzione con la Regione possono, previa autorizzazione del Presidente della giunta regionale, apporre su eventuali tesserini e uniformi utilizzate dai volontari impegnati, nonche' sui veicoli ad esse appartenenti, lo stemma ufficiale della Regione Molise, in aggiunta a quello dell'organizzazione. La convenzione di cui all'Art. 13 regolamenta anche l'uso dello stemma della Regione da parte delle organizzazioni di volontariato.