Art. 14.
               Regione e organizzazioni convenzionate

    1.  La  Regione,  gli  enti  e  le  agenzie regionali, al fine di
favorire   e   migliorare   le   attivita'  delle  organizzazioni  di
volontariato  con  esse  convenzionate ai sensi dell'Art. 13, possono
concedere  a titolo gratuito l'uso di spazi, di attrezzature, di beni
mobili e immobili di proprieta' o a loro disposizione a condizioni da
definirsi da parte della giunta regionale.
    2. Le organizzazioni di volontariato nel periodo di valenza della
convenzione   con  la  Regione  possono,  previa  autorizzazione  del
Presidente  della  giunta regionale, apporre su eventuali tesserini e
uniformi  utilizzate  dai volontari impegnati, nonche' sui veicoli ad
esse  appartenenti,  lo  stemma  ufficiale  della  Regione Molise, in
aggiunta a quello dell'organizzazione. La convenzione di cui all'Art.
13  regolamenta anche l'uso dello stemma della Regione da parte delle
organizzazioni di volontariato.