Art. 15.
        Rapporti con i centri di servizio per il volontariato

    1. Al fine di realizzare le opportune integrazioni e garantire la
necessaria  informazione  a tutte le organizzazioni di volontariato i
programmi, i preventivi e i conti consuntivi predisposti dai soggetti
gestori  dei  Centri  di  servizio  per il volontariato, istituiti ai
sensi della legge n. 266/1991 e del decreto attuativo 8 ottobre 1997,
sono  trasmessi,  a  cura del Comitato di gestione del fondo speciale
presso  la  Regione Molise, dopo l'avvenuta approvazione, alla giunta
regionale e all'osservatorio regionale sul volontariato, accompagnati
anche da una relazione sull'attivita' svolta dallo stesso Comitato.