Art. 15. Rapporti con i centri di servizio per il volontariato 1. Al fine di realizzare le opportune integrazioni e garantire la necessaria informazione a tutte le organizzazioni di volontariato i programmi, i preventivi e i conti consuntivi predisposti dai soggetti gestori dei Centri di servizio per il volontariato, istituiti ai sensi della legge n. 266/1991 e del decreto attuativo 8 ottobre 1997, sono trasmessi, a cura del Comitato di gestione del fondo speciale presso la Regione Molise, dopo l'avvenuta approvazione, alla giunta regionale e all'osservatorio regionale sul volontariato, accompagnati anche da una relazione sull'attivita' svolta dallo stesso Comitato.