Art. 17.
                          Norme transitorie

    1.  In sede di prima attuazione della presente legge si intendono
iscritte  ad ogni effetto nel Registro regionale di cui all'Art. 3 le
organizzazioni di volontariato gia' regolarmente iscritte con formale
provvedimento regionale.
    2.  Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le
convenzioni  gia'  stipulate  tra le organizzazioni di volontariato e
gli  enti  previsti  devono  essere adeguate alle disposizioni di cui
all'Art.  13,  pena la cancellazione delle organizzazioni interessate
dal Registro regionale.
    3.  Entro  e  non  oltre  sessanta  giorni  dall'approvazione del
regolamento  interno  della Conferenza regionale del volontariato, la
stessa  provvede  a  rinnovare tutte le sue rappresentanze interne ed
esterne gia' elette.