Art. 17. Norme transitorie 1. In sede di prima attuazione della presente legge si intendono iscritte ad ogni effetto nel Registro regionale di cui all'Art. 3 le organizzazioni di volontariato gia' regolarmente iscritte con formale provvedimento regionale. 2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le convenzioni gia' stipulate tra le organizzazioni di volontariato e gli enti previsti devono essere adeguate alle disposizioni di cui all'Art. 13, pena la cancellazione delle organizzazioni interessate dal Registro regionale. 3. Entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione del regolamento interno della Conferenza regionale del volontariato, la stessa provvede a rinnovare tutte le sue rappresentanze interne ed esterne gia' elette.