Art. 18.
                      Disposizioni finanziarie

    1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si
fa fronte, per l'esercizio finanziario riferito al corrente anno, con
lo  stanziamento  gia'  iscritto per l'attuazione dell'abrogata legge
regionale  27 gennaio 1995, n. 3, e successive modifiche, nonche' con
il capitolo n. 38600, che assume la nuova denominazione: «Nuove norme
per  la  promozione  del  volontariato nella Regione Molise». Per gli
anni   successivi   le   leggi  approvative  del  bilancio  regionale
determinano l'importo del relativo stanziamento.