Art. 18. Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte, per l'esercizio finanziario riferito al corrente anno, con lo stanziamento gia' iscritto per l'attuazione dell'abrogata legge regionale 27 gennaio 1995, n. 3, e successive modifiche, nonche' con il capitolo n. 38600, che assume la nuova denominazione: «Nuove norme per la promozione del volontariato nella Regione Molise». Per gli anni successivi le leggi approvative del bilancio regionale determinano l'importo del relativo stanziamento.